Con la nota 12728/12, il Ministero del lavoro ha indicato le modalità di comunicazione della chiamata del lavoratore intermittente
Si fa seguito alla comunicazione del 30 Agosto u.s., per informare che il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 12728 del 14 settembre 2012, ha chiarito che la comunicazione della “chiamata” del lavoratore intermittente può essere effettuata, sino alla completa definizione degli interventi di semplificazione dell’obbligo in questione, sia secondo le modalità indicate nella nota del 9 agosto scorso, che ai recapiti istituzionali degli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro.
E’ stato, inoltre, chiarito che, ai fini della revoca della comunicazione già effettuata, sarà sufficiente una comunicazione successiva relativa al lavoratore stesso.
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