Col decreto 7 agosto 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012) sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, cosiddetto “Regolamento prevenzione incendi” (di seguito Regolamento).
Il nuovo provvedimento abroga il decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi. Tuttavia, fino al 27 novembre 2012, data di entrata in vigore delle nuove modalità, continua ad applicarsi la procedura di cui al decreto 4 maggio 1998. Inoltre, rimarranno in vigore fino all’adozione di successivo decreto del Ministero dell’Interno le norme sui corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco stabilite dallo stesso decreto 4 maggio 1998.
Il nuovo decreto prevede all’art. 10 che le istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi, rientranti nell’ambito dello Sportello Unico delle attività Produttive (SUAP), siano ad esso presentate con le modalità previste dal D.P.R. n. 160/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000. Le istanze relative ai procedimenti non rientranti nell’ambito del SUAP vanno invece trasmesse al Comando con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
La modulistica sarà stabilità con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e potrà essere successivamente modificata per esigenze di aggiornamento.
Per ogni tipo di istanza il decreto stabilisce la relativa documentazione da allegare.
La valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è richiesta solo alle attività soggette di categoria B (rischio medio) e C (rischio alto), secondo l’allegato I del Regolamento. La documentazione da allegare alle istanze dei progetti è elencata all’art. 3 del decreto. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, il comma 3 dell’art. 3 prevede che la documentazione tecnica sia integrata con quanto stabilito nell’allegato al decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007, “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”.
Prima dell’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del Regolamento, appartenenti a qualunque categoria di rischio, è necessario presentare al Comando Vigili del Fuoco, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l’istanza relativa ai controlli di prevenzione incendi. Tale istanza è corredata dalla documentazione di cui all’art. 4 del decreto.
In caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, la documentazione da allegare all’istanza è la stessa prevista nel caso di inizio della medesima attività.
Specifica documentazione, riportata all’art. 4, comma 7, è prevista qualora le modifiche noncomportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, mentre le modifiche considerate non sostanziali ai fini antincendio devono essere documentate al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio va effettuata ogni cinque anni (o dieci per particolari attività individuate all’art. 5, comma 2, del Regolamento), mediante una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, ad opera del titolare delle attività di cui all’allegato I del Regolamento. La richiesta deve essere corredata della documentazione di cui all’art. 5 del decreto.
L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, in presenza di caratteristiche o vincoli che determinino l’impossibilità di ottemperare a tali regole, deve contenere le informazioni e gli allegati di cui all’art. 6 del decreto, tra cui una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e l’indicazione delle misure di compensazione.
Inoltre, gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’allegato I del Regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. I soggetti responsabili delle attività di cui all’allegato I, appartenente a qualunque categoria di rischio, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche in corso d’opera. La documentazione a corredo di tali due tipi di istanze è elencata agli articoli 7 e 9 del decreto. La procedura in caso di successione nella responsabilità dell’attività (voltura) è disciplinata all’art. 9.
7730-Regolamento 151_2011.pdfApri
7730-Decreto 7 agosto 2012.pdfApri