Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre c.a. è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 29 agosto 2012 che fornisce le modalità operative per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari ex art. 5 del D.lgs. n. 109/12.
Si fa seguito alla comunicazione del 1° agosto 2012 per informare che nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre c.a. è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 29 agosto 2012 che fornisce le modalità operative per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari occupati in qualsiasi settore nel territorio nazionale e privi del premesso di soggiorno prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 109/12.
Si rammenta che la sanatoria dovrà effettuarsi dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 tramite una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione competente e il pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato.
Il Ministero dell’Interno, con le circolari nn. 6410 e 5090/12, ha fornito prime istruzioni sulla procedura in esame e, in particolare, sulle modifiche apportate all’art. 22 del d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico dell’immigrazione).
Ad integrazione di quanto già comunicato e a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale, è stata diramata, il 7 settembre scorso, la circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro n. 5638/12, che riassume gli aspetti cardine della procedura di emersione, riportati, in sintesi, qui di seguito.
Soggetti interessati
– cittadini italiani;
– cittadini comunitari;
– cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno;
– cittadini stranieri che hanno richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro condannato negli ultimi cinque anni, anche in via non definitiva, per i reati di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 109/12 o che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno o successivamente assunto il lavoratore straniero nonostante l’avvio di procedure di ingresso per lavoro subordinato o di emersione di cittadini stranieri, salvo cause di forza maggiore.
– lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, siano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e risultino occupati presso il medesimo datore di lavoro al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
Non sono ammessi alla procedura gli stranieri che versino in una delle condizioni di cui all’art. 5, comma 13, del d.lgs. n. 109/12.
Contributo forfetario
Prima della presentazione della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro è tenuto, per ciascun lavoratore interessato dalla sanatoria, al pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, ha fornito le istruzioni e i codici tributo – denominati ‘REDO’ (per il lavoro domestico) e ‘RESU’ (per il lavoro subordinato) –per il versamento, che è possibile effettuare dal 7 settembre 2012 esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Il modello F24 è scaricabile dai siti dell’Agenzia delle Entrate, oltreché dei Ministeri interessati e dell’Inps, e comunque disponibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.
In caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, o di mancata presentazione della stessa, le somme riscosse, riversate all’Inps, non saranno restituite.
Dichiarazione di emersione
L’istanza potrà essere presentata dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012 esclusivamente in via telematica allo Sportello Unico per l’immigrazione competente per il luogo ove viene svolta l’attività lavorativa, secondo le istruzioni fornite sul sito www.interno.gov.it, dove è reperibile un apposito manuale.
Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, poiché non sono state fissate quote massime di ammissione. Le domande perverranno allo Sportello Unico per l’immigrazione dal sistema informatico del Ministero dell’interno, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione.
La dichiarazione deve riguardare un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno (ad eccezione del lavoro domestico per il quale è ammesso un rapporto part-time non inferiore a 20 ore settimanali) e retribuzione prevista dal Ccnl e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Dopo l’invio della dichiarazione, sul medesimo sito sarà disponibile la ricevuta dell’avvenuta presentazione, che il datore dovrà consegnare in copia al lavoratore interessato.
Tale ricevuta avrà codici di identificazione univoci al fine di verificare l’autenticità formale dei dati indicati nella stessa e di contrastare eventuali tentativi di contraffazione o falsificazione.
L’art. 4 del decreto interministeriale indica tutti i dati che la dichiarazione di emersione deve riportare a pena di inammissibilità.
Procedimento presso lo Sportello Unico
Ricevuta l’istanza e sentiti i pareri della Questura e della DTL, lo Sportello Unico per l’immigrazione provvederà a convocare le parti per le dovute verifiche (veridicità delle dichiarazioni rese, avvenuto versamento del contributo forfetario, avvenuta regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, etc.).
Per accedere alla procedura di emersione il reddito imponibile o il fatturato del datore di lavoro deve essere non inferiore a 30.000 euro annui e, nel caso di lavoro domestico, non inferiore a 20.000 o 27.000 euro annui, rispettivamente nelle ipotesi di nucleo familiare composto da uno o più soggetti percettori di reddito. E’ ammesso il cumulo anche con il reddito del coniuge e di parenti entro il 2° grado non conviventi.
E’ richiesta, inoltre, la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo (corrispondenti alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS) per il periodo del rapporto di lavoro o, comunque, non inferiore a sei mesi, dimostrabile con attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentare al momento della stipula del contratto di soggiorno.
Il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia contributiva, maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per un rapporto di lavoro dipendente non agricolo il datore di lavoro dovrà quindi presentare copia delle denunce Uniemens relative al lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo Sportello Unico provvederà, inoltre, a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per accertare, dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro, nonché di quelli dovuti alla Cassa Edile.
Per i rapporti di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà esibire copia dei bollettini MAV.
Ai fini fiscali, il datore di lavoro dovrà attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione delle somme dovute per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi del d.p.r. n. 600/73 e delle trattenute operate ai sensi del d.lgs. n. 446/97 e d.lgs. n. 360/98.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di emersione, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall’art. 8 del d.p.r. n. 602/73.
Successivamente, si procederà alla stipula del contratto di soggiorno e alla consegna al lavoratore del modello 209 utile a richiedere, come di norma, il permesso di soggiorno.
Nel caso di documentazione assente o insufficiente, si provvederà ad una nuova convocazione delle parti per produrre eventuali integrazioni, la carenza delle quali determinerà il rigetto dell’istanza.
Nell’ipotesi di mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo, si procederà all’archiviazione della dichiarazione.
Si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 109/12, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino alla conclusione della procedura di emersione, è disposta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri e dei datori di lavoro per le violazioni relative alle norme sull’ingresso, il soggiorno e l’impiego di lavoratori stranieri nel territorio nazionale.
Comunicazione obbligatoria
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 109/12, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego o all’INPS nel caso di lavoro domestico.
A tal proposito, il decreto interministeriale ha precisato che, in realtà, già con la sottoscrizione del contratto di soggiorno si adempie agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996.
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Dal 15 settembre c.a. un’apposita help-desk per gli utenti sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Si sottolinea che restano validi i protocolli d’intesa stipulati con l’Anci, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.
Tutte le informazioni relative alla sanatoria sono comunque disponibili sui siti www.interno.gov.it e www.lavoro.it nelle sezioni dedicate.
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