Si fa seguito alle precedenti comunicazioni (cfr.comunicazione Ance del 12 settembre 2012) per informare che il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno riassunto le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari, contemplata dal d.lgs. n.109/2012, disponibili in allegato.
E’ stata, inoltre, diramata dal Ministero dell’Interno la circolare n. 7809/12, con la quale vengono impartite istruzioni operative alle Questure in merito alla verifica dei motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e del lavoratore e alla sospensione/revoca di eventuali provvedimenti penali o amministrativi pendenti.
La nota rammenta che, in caso di esito positivo della procedura di emersione, al lavoratore straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro.
Il dicastero chiarisce, altresì, che la regolarizzazione potrà avvenire per tutti i lavoratori presenti in Italia, anche se in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello emesso per motivi di lavoro.
La circolare Inps n. 113 del 14 settembre scorso, nel riepilogare gli aspetti cardine della sanatoria, tra cui il pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato, ha fornito particolari precisazioni in ordine alla regolarizzazione contributiva.
L’Istituto rammenta che, ai sensi del citato d.lgs. n. 109/12, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’Inps e all’Inail i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione e a provvedere al conseguente pagamento dei contributi, con differenti modalità a seconda dei lavoratori interessati.
Per quanto di interesse per il settore edile, con riguardo alle aziende non agricole, la circolare evidenzia che i datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’Inps, sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .
Al ricevimento della posizione aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.
Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà quindi comprovare, tra l’altro, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi, a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate per le aziende non agricole mediante il DURC e dovranno attenere tutti i lavoratori impiegati in azienda, anche quelli non interessati dal procedimento di emersione. Eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità riconducibile anche ai lavoratori emersi.
Ulteriori istruzioni saranno fornite per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l’archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti quale, ad esempio, il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.
Si segnala, infine, che sul sito del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata, sono disponibili i dati relativi alle domande pervenute attraverso la procedura di emersione.
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