l'Inps con il Messaggio n. 13318/12 ha comunicato i nuovi termini di sopsensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
Si fa seguito alle comunicazioni Ance del 20/06/2012 e del 19/07/2012, per segnalare che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 13318 del 9 agosto u.s., ha comunicato i nuovi termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, così come modificati dalla Legge n. 122/2012 di conversione del D.L. n. 74/2012, in linea con quanto comunicato dall’Inail con la circolare n. 4917/12, già oggetto della comunicazione Ance del 29 agosto scorso.
Per quanto attiene alla sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive in favore di soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dall’evento sismico, l’Istituto ha comunicato che il termine inizialmente fissato al 31 luglio 2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
Diversamente, il termine entro il quale il datore di lavoro deve regolarizzare il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dei contributi previdenziali non trattenuti e non riversati nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012, già fissato al 30 settembre 2012, è stato prorogato al 30 novembre 2012.
Anche il termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché il termine entro il quale professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale, che avevano sede o operavano nei comuni coinvolti dal sisma, devono effettuare adempimenti in favore delle pubbliche amministrazioni, sono stati prorogati al 30 novembre 2012.
E’ stato, infine, precisato che, sino al 31 dicembre 2012, non rientrano nella computabilità del reddito da lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni indicati nell’allegato 1 al D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche se non residenti nei comuni indicati.
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