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Tra le novità introdotto il principio dell’unità giuridica ed economica dello Stato ed incrementate le materie di competenza esclusiva dello Stato con le grandi reti di trasporto, porti, aeroporti ed energia. Ridefinito, inoltre, il rapporto fra legislazione statale e regionale nelle materie di competenza concorrente.

Archivio, Governo e Parlamento

Riforma del Titolo V della Costituzione: approvazione in Consiglio dei Ministri

12 Ottobre 2012
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Nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre scorso è stato approvato il disegno di legge costituzionale recante “”Riforma del Titolo V della Costituzione””.
Il provvedimento, in attesa della firma del Capo dello Stato, interviene a distanza di undici anni dalla precedente revisione attuata con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la quale ha, tra l’altro, riscritto l’art. 117 sulla potestà legislativa ribaltando l’impostazione precedente, indicando tassativamente le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (comma 2) e alla legislazione concorrente Stato – Regioni (comma 3) e attribuendo alle Regioni una competenza legislativa residuale sulle materie non specificatamente indicate (comma 4).
Il nuovo intervento del Governo si fonda sulla necessità di risolvere le criticità emerse nel corso di questi anni soprattutto con riferimento alle materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni che hanno comportato la sovrapposizione di poteri e competenze e l’aumento del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale.
Tra le misure si evidenziano le seguenti:
Modifiche all’art. 117 sulla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni
Al riguardo, viene, in primo luogo, sancito il principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell’ordinamento prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato cd. clausola di supremazia).
Nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato vengono introdotte ulteriori materie precedentemente attribuite alla legislazione concorrente tra cui: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, porti marittimi e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione, l’ordinamento della comunicazione, la produzione, il trasporto e distribuzione dell’energia, di interesse non esclusivamente regionale; nonché ulteriori materie finora non specificamente individuate in Costituzione tra cui: norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa nonchè principi generali dell’ordinamento.
Nell’ambito della legislazione concorrente vengono confermate, tra le altre, le seguenti materie: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del territorio; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Introdotte, altresì, le seguenti materie: turismo (prima rientrante nella competenza esclusiva delle Regioni) i porti lacuali e fluviali, i porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale nonchè la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di interesse esclusivamente regionale.
Viene, inoltre, ridefinito il rapporto fra legislazione statale e regionale nelle materie di competenza concorrente prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i “principi fondamentali”, bensì di fissare la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a 120 giorni per l’adeguamento della legislazione regionale.
Nell’ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni viene precisato che la stessa deve essere esercitata nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili eventualmente attinenti le materie di competenza esclusiva.
Viene, inoltre, chiarito che la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l’attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza.
Ulteriori modifiche alla Costituzione
Con riguardo alle Regioni a statuto speciale viene precisato, a modifica dell’articolo 116, che la loro autonomia in materia finanziaria si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’UE e dagli obblighi internazionali.
Vengono, inoltre, dettate norme di modifica alla disciplina in tema di impugnazione delle leggi regionali prevedendo che ciò possa avvenire anche nel caso dell’inutile decorso del termine fissato dalla legislazione statale per l’adeguamento della legislazione regionale in materie di competenza concorrente e viene uniformata la procedura di impugnazione delle leggi della Regione Sicilia con la procedura operante per tutte le altre leggi regionali, comprese quelle a statuto speciale.
Il disegno di legge sarà trasmesso in Parlamento dove, trattandosi di riforma costituzionale, è richiesta per la sua approvazione la doppia deliberazione, nel medesimo testo, da entrambe le Camere.

 

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