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Entro il 31 marzo di ogni anno le stazioni appaltanti dovranno inviare al ministero delle Infrastrutture le informazioni e i dati relativi alle opere incompiute. E' quanto prevede la nuova bozza di regolamento ministeriale sull'anagrafe delle opere incompiute, che ministero e Regioni metteranno on line per valutarne l'eventuale diversa destinazione

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Anagrafe delle opere incompiute: ogni anno gli elenchi dalla p.a.

12 Ottobre 2012
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[Italia Oggi – 12/10/2012 – di Andrea Mascolini]

 
Lo prevede la nuova bozza di regolamento del ministero Infrastrutture
Opere incompiute al test
Entro il 31 marzo elenchi dalle p.a. appaltanti
 
Entro il 31 marzo di ogni anno le stazioni appaltanti dovranno comunicare quali opere possono
considerarsi «incompiute»; al ministero delle Infrastrutture e alle Regioni spetterà il compito di mettere in linea l`elenco-anagrafe delle opere incompiute al fine di valutarne l`eventuale diversa destinazione d`uso o un utilizzo parziale rispetto a quanto programmato e progettato.
È quanto prevede la nuova bozza di regolamento ministeriale (predisposta dal dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti) sull`anagrafe delle opere incompiute, dopo la riunione tecnica che si è svolta il 12 settembre che ha consentito alle Regioni e all`Anci di proporre diverse modifiche allo schema trasmesso in questi giorni alla Conferenza Unificata per il parere.
Lo schema attua l`articolo 44-bis, comma 6 della legge 214/2011 di conversione del decreto legge «Salva Italia» (201/11) che affida al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare un regolamento che detti le modalità di redazione dell`elenco-anagrafe delle opere incompiute, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell`elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
Nel nuovo testo rimangono invariate le situazioni in presenza delle quali si può definire «incompiuta» un`opera pubblica: mancanza di fondi, cause tecniche che ne impediscano l`ultimazione, sopravvenienza di nuove norme tecniche o disposizioni di legge, fallimento dell`impresa esecutrice o, ancora recesso dal contratto per motivi legati a infiltrazioni malavitose, o infine «mancato interesse al completamento da parte del gestore».
Cambiano invece sia i soggetti tenuti alla pubblicazione dell`elenco, sia le modalità di pubblicazione.
Le Regioni e le Province autonome, per le opere di interesse regionale e locale, dovranno direttamente pubblicare i dati sui siti di cui al dm 6 aprile 2001, n. 20: sul sito regionale per lavori di interesse regionale; laddove il sito regionale non sia istituito, la pubblicazione deve invece avvenire sul sito del ministero delle Infrastrutture.
Anche per le attività di raccolta, redazione, monitoraggio e aggiornamento dei dati si modifica il testo precedente stabilendo che siano il Dipartimento per le infrastrutture e gli affari generali del Ministero (per le opere nazionali) e gli Osservatori regionali dei contratti pubblici o altri uffici regionali a ciò preposti (per le opere regionali e di interesse locale), a svolgere le attività di controllo. Novità anche per la tempistica: entro il 31 marzo di ogni anno le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici, dovranno trasmettere i dati e le informazioni sulle opere incompiute al ministero delle Infrastrutture o alle Regioni, o province autonome. Le stazioni appaltanti, una volta trasmessi i dati dell`opera incompiuta, potranno pubblicarli anche sul proprio sito istituzionale. Per quel che riguarda l`elenco delle informazioni da fornire per ogni opera dichiarata «incompiuta» il testo prevede anche l`inserimento del Codice unico di progetto (Cup) e la denominazione della stazione appaltante. Entro il 30 giugno di ogni anno Ministero e Regioni (e le Province autonome) pubblicano i dati nelle due sezioni dell`elenco-anagrafe. Nella prima fase di attuazione del regolamento si prevede, come norma transitoria, che le stazioni appaltanti trasmettano i dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento e nei 180 giorni Ministero e Regioni provvedano alla pubblicazione sulle sezioni dell`elenco.
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