Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dall’Inail ha precisato, con la nota n. 37/12, che la sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva dell’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, sarà irrogata dal personale delle DtL.
Con l’allegata nota n. 37 del 12 ottobre u.s., la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dall’Inail, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’organo competente all’erogazione della sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva dell’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, di cui al comma 3-bis, art. 35 del D.Lgs n. 276/2003.
Nel ricordare che la suddetta comunicazione preventiva deve essere assolta, mediante fax o posta elettronica, nei confronti della Direzione del lavoro competente per territorio, il Dicastero ha precisato che, essendo tali Uffici i soli destinatari di tale comunicazione, la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3-bis, è attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso gli Uffici stessi.
Resta ferma, altresì, la possibilità, per il personale di vigilanza degli Istituti, di adottare dei provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni lavorative “non registrate”.
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