Aumento di 1 punto percentuale delle aliquote IVA del 21% e del 10% e revisione dell’IRPEF.
Queste le principali misure fiscali contenute nel Disegno di Legge di Stabilità 2013, approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre u.s. e attualmente all’analisi delle Commissioni della Camera dei Deputati, in sede consultiva (5534-bis AC).
- AUMENTO DELL’IVA (art.12, co.1)
Viene ridotto l’aumento delle aliquote IVA previsto per il 1° luglio 2013, che non sarà più di 2 punti percentuali, ma di 1 solo punto percentuale (quindi le aliquote del 10% e del 21% passeranno rispettivamente all’11% e al 22%).
L’ANCE esprime un giudizio critico sulla scelta del Governo di continuare a puntare sull’aumento delle aliquote IVA, anche se limitato ad 1 punto percentuale, che comporterà sicuri effetti negativi sui consumi in generale e sul mercato immobiliare in particolare, tenuto conto che l’attuale aliquota IVA del 10% è applicabile alla gran parte degli interventi edili (acquisto/costruzione delle “seconde case”, interventi di recupero edilizio dell’esistente, etc.).
Resta fermo, quindi, l’obiettivo prioritario di scongiurare qualsiasi incremento delle aliquote IVA, specialmente di quella ridotta del 10%.
- “PACCHETTO IRPEF” (art.12, co.2 e co.4-10)
Sono 2 gli interventi previsti in materia di IRPEF:
· Taglio di un punto percentuale delle aliquote IRPEF per i primi 2 scaglioni di reddito
Pertanto, alla luce delle modifiche apportate all’art.11 del TUIR-D.P.R. 917/1986, ai fini IRPEF opereranno, dal 1° gennaio 2013, le seguenti aliquote per scaglione di reddito:
Scaglioni di reddito
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Aliquota
sino al 31-12-2012
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Aliquota
dal 01-01-2013
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Fino a 15.000 euro
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23%
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22%
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Oltre 15.000 euro fino a 28.000 euro
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27%
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26%
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Oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
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38%
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38%
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Oltre 55.000 euro fino a 75.000 euro
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41%
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41%
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Oltre 75.000 euro
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43%
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43%
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· Rimodulazione delle deduzioni e delle detrazioni IRPEF
Unitamente alla riduzione delle prime 2 aliquote IRPEF, sono previste forti limitazioni ad alcune deduzioni e detrazioni oggi vigenti, operanti, sin dal 2012, per i contribuenti con redditi complessivi superiori a 15.000 euro.
In particolare, per quanto riguarda le deduzioni IRPEF viene introdotta una franchigia pari a 250 euro, per i seguenti oneri previsti dall’art.10, co.1, del TUIR – D.P.R. 917/1986, alle lettere:
a) canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
c) assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
d) assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile,
e-ter) contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute,
f) somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali,
g) contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato,
h) indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione,
l-bis) 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione,
l-ter) erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche,
l-quater) erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
L’operatività della franchigia è estesa, inoltre, agli altri oneri la cui deducibilità è riconducibile al citato art.10 del TUIR.
In sostanza, per i soggetti che hanno redditi complessivi superiori a 15.000 euro, le deduzioni opereranno solo per l’ammontare di spese sostenute eccedenti i 250 euro.
Resta ferma l’esclusione dalla “nuova franchigia” dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, nonché di quelli versati alle forme pensionistiche complementari.
Per ciò che concerne le detrazioni IRPEF, sempre per i redditi superiori a 15.000 euro, viene fissata la franchigia di 250 euro e, in più, viene stabilito un tetto massimo di oneri detraibili pari a 3.000 euro complessivi per ciascun periodo d’imposta.
Gli oneri soggetti ai nuovi limiti sono tutti quelli elencati nell’art.15 del TUIR – D.P.R. 917/1986 e quelli comunque riconducibili al medesimo articolo, ad eccezione:
– delle spese mediche, per le quali opera la franchigia di 250 euro, ma sono escluse dal computo del tetto complessivo dei 3.000 euro,
– delle spese per mezzi necessari alla deambulazione e locomozione di soggetti disabili, di interpretariato sostenute dai sordomuti, quelle di mantenimento dei cani guida sostenute dai non vedenti e quelle sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per le quali non opera né la franchigia dei 250 euro, né il tetto dei 3.000 euro.
Non sono, inoltre, interessate dalla disposizione la detrazione del 50% (“ex 36%”) per il recupero edilizio delle abitazioni e quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Di contro, rientra nei nuovi limiti previsti anche la detrazione del 19% degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (art.15, co. 1, lett.b e co.1-ter, TUIR – D.P.R. 917/1986).
Quest’ultima disposizione rappresenta l’ennesimo ostacolo che frena qualsiasi ipotesi di ripresa del settore.
Porre limitazioni così stringenti, di fatto, annulla l’efficacia di uno strumento fiscale che, sino ad oggi, ha costituito una delle variabili fondamentali che hanno permesso alla maggioranza degli italiani di decidere l’acquisto della propria abitazione.
Inevitabilmente, ciò comporterà un ulteriore freno alla “nuova” domanda abitativa, compromettendo ancor di più il mercato immobiliare.
A ciò si aggiunge, poi, la scelta discutibile del Governo di far retroagire le nuove regole fin dal 2012, modificando così le attese di risparmio fiscale dei contribuenti che hanno già contratto i mutui.
In linea generale, si ritiene che gli effetti complessivi del “pacchetto IRPEF” della Manovra non saranno tali da determinare un’effettiva riduzione della pressione fiscale sui soggetti IRPEF, poiché a fronte di una riduzione di 1 punto percentuale delle aliquote dei primi scaglioni di reddito, si avrà comunque un incremento della base imponibile, dovuto alle limitazioni sia alle deduzioni che alle detrazioni.
Tali misure andranno a colpire i soggetti con fascia di reddito “media”, che teoricamente potrebbero accedere alla proprietàimmobiliare, ma che ora, tra stretta creditizia e riduzione del vantaggio fiscale, verranno del tutto respinti dal mercato.
Quindi l’ANCE chiede un ripensamento del Governo, con l’esclusione dai nuovi “limiti” degli interessi passivi connessi ai mutui relativi all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale.
- DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ (art.12, co.3)
Vengono previste, per il 2013, agevolazioni fiscali per l’incremento della produttività del lavoro, da definire nel dettaglio con apposito DPCM, nel rispetto dei vincoli di stanziamento previsto per il prossimo biennio, pari a 1,6 miliardi di euro.
Qualora entro il 15 gennaio 2013 non fosse emanato il citato decreto attuativo, ed il Governo non promuova un’iniziativa legislativa per definire altra finalità a cui destinare tali risorse, la norma prevede che queste (stimate in 1,6 mld euro) siano utilizzate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
La formulazione della norma è molto generica, non dettagliando il contenuto della disposizione che potrebbe alternativamente consistere:
· nella proroga tout court dell’attuale disciplina di detassazione dei “premi di produttività” erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato (imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, in misura pari al 10%),
· in un meccanismo diverso e più selettivo, diretto a premiare chi risulta effettivamente più produttivo.
Appare inoltre illogico ed iniquo stanziare “a tempo determinato” risorse per favorire la produttività del lavoro e riservarsi comunque la possibilità di destinarle ad altri scopi che non siano quelli di ridurre il cuneo fiscale.