Si fa seguito alla precedente Comunicazione Ance del 27 settembre u.s. per informare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 118 del 28 settembre 2012, e l’Inail, con l’allegata circolare n. 48 del 2 ottobre 2012, hanno fornito ulteriori istruzioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono della procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 109/2012, anche in ordine al procedimento di verifica del requisito della regolarità contributiva.
L’Inps, ad integrazione di quanto già indicato nella precedente circolare n. 113 del 14 settembre 2012, ha precisato quanto segue.
Con riferimento alle modalità di presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte di aziende non agricole, è stato chiarito che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione il datore di lavoro dovrà indicare, quale data di inizio attività, la data di inizio dell’occupazione irregolare del lavoratore che intende regolarizzare, la quale dovrà coincidere con quella indicata all’ INAIL e, per le imprese edili, alla Cassa Edile.
E’ stato rammentato, inoltre, che la denuncia Uniemens, da trasmettere all’Inps prima della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà obbligatoriamente contenere l’indicazione del codice fiscale del lavoratore extracomunitario irregolare.
Come già indicato nella precedente comunicazione, il datore di lavoro dovrà prelevare, per i mesi oggetto della regolarizzazione, copia delle denunce Uniemens dal rendiconto individuale del lavoratore, da presentare al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Qualora la convocazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione, fissata tra il 1° ed il 16 di ogni mese, avvenga prima della scadenza prevista per il pagamento dei contributi, l’attestazione verrà automaticamente effettuata dall’Inps mediante la certificazione Durc, che indicherà i periodi di denuncia per i quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della contribuzione.
I lavoratori regolarizzati dovranno essere denunciati, a decorrere dal giorno di sottoscrizione del contratto, sulla posizione contributiva principale o, in assenza, su una nuova posizione contributiva appositamente creata.
In merito alla verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione, è stato chiarito che il riferimento al Durc, presente sia nella circolare congiunta n. 35/12 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro che nel punto 6) della precedente circolare Inps, è da intendersi riferito ad una certificazione attestante la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali previsti esclusivamente per i lavoratori oggetto del procedimento di emersione.
Pertanto, il rilascio di tale certificazione non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina sul Durc di cui al D.M. 24 ottobre 2004 e, conseguentemente, a tale tipologia di certificazione non possono trovare applicazione l’istituto del preavviso di accertamento, la fattispecie del silenzio assenso, il rilascio della regolarità contributiva in caso di rateizzazione, di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e di istanza di compensazione, nonché le norme relative alle c.d. cause ostative.
Con riguardo alle modalità di richiesta del Durc per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, è stato precisato, che al fine di consentire una più efficace gestione della richiesta, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà a richiedere, telematicamente, allo Sportello Unico previdenziale, la verifica degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Inoltre, è stato chiarito che la verifica della correttezza e della correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro riguarderà ogni lavoratore denunciato e, pertanto, sarà necessaria la richiesta di un Durc per ciascuno di essi.
In merito invece, alle modalità di rilascio del Durc, è stato specificato che le Sedi Inps competenti dovranno indicare nell’apposito campo:
a) la data di inizio dell’obbligo contributivo che coincide con la data di assunzione dichiarata dal datore di lavoro;
b) i mesi per i quali il datore di lavoro ha provveduto alla presentazione degli Uniemens per regolarizzare i periodi pregressi;
c) le denunce per le quali non sia ancora scaduto il termine legale per la presentazione/pagamento.
La verifica risulterà regolare indipendentemente dalla durata del periodo oggetto di regolarizzazione qualora venga accertato l’effettivo pagamento dei contributi in quello specifico periodo di tempo.
E’ stato precisato, infine, che il documento di regolarità, eccezion fatta per le certificazioni emesse dalle Casse Edili, verrà recapitato a mezzo Pec allo Sportello Unico per l’Immigrazione da parte della sede Inps che ha effettuato il controllo.
Anche l’Inail, con la circolare n. 48/2012, ha fornito indicazioni operative in merito agli adempimenti che i datori di lavoro interessati dal procedimento di emersione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’Istituto.
In particolare, con riferimento al rilascio del Durc, l’istituto ha altresì precisato che la regolarità e l’irregolarità devono essere certificate alla data in cui si effettua la verifica ed esclusivamente con riferimento alla posizione assicurativa territoriale riferita al lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione.
Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle circolari in oggetto.
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