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In una gara indetta con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante non può sottoporre ad analisi alcun documento che non sia la sola offerta economica. Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato

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Gare al massimo ribasso: è valutabile solo l’offerta economica

2 Ottobre 2012
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[Il Sole 24 Ore – 01/10/2012 – di Alberto Barbiero]

 
Il Consiglio di Stato chiarisce il perimetro dei criteri di aggiudicazione
Gara al massimo ribasso senza documenti tecnici
L’ente appaltante deve valutare soltanto l’offerta economica
 
In una gara indetta con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante non può sottoporre a valutazione l’eventuale documentazione tecnica richiesta per comprovare la qualità del servizio o dei materiali adoperati. Il bando non può prevedere, quindi, l’analisi di alcun documento che non sia la sola offerta economica.
Il Consiglio di Stato (terza sezione), ha chiarito con la sentenza 5050 del 21 settembre scorso quali sono gli elementi essenziali che consentono la gestione corretta della gara da aggiudicare in base al solo dato economico.
Un’azienda sanitaria aveva indetto un appalto di servizi con il criterio del massimo ribasso previsto dall’articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, in base a un progetto molto dettagliato, tradotto in obblighi precisi per l’appaltatore, evidenziati nel capitolato prestazionale.
Questa impostazione permette alle amministrazioni di esplicitare i processi di realizzazione delle prestazioni e i livelli qualitativi rispondenti alle loro esigenze, per cui gli operatori economici non devono presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma devono solo impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
Il Consiglio di Stato evidenzia, rispetto a questo profilo, che le stazioni appaltanti sono obbligate a predisporre la progettazione anche per gli appalti di servizi e di forniture, in base all’articolo 279 del Dpr 207/2010.
Quando la gara riguarda servizi semplici, basati su operazioni ripetitive e standardizzate, l’ente appaltante si può peraltro limitare a indicare in modo dettagliato, nel capitolato speciale d’appalto, gli obblighi cui sarà sottoposto il futuro affidatario, chiedendo ai concorrenti di impegnarsi contestualmente a svolgere il servizio secondo le indicazioni immodificabili fornite dall’amministrazione.
Nello schema della gara con il prezzo più basso, il bando non può quindi prevedere la presentazione di documentazione tecnica (in busta separata da quella dell’offerta economica) e tanto meno questa può essere sottoposta a valutazione dal seggio di gara.
L’esclusione da una gara gestita con il massimo ribasso di un’offerta per la quale l’organismo che presiede alla gara assume a motivazione l’inadeguatezza della documentazione tecnica, evidenzia, secondo il Consiglio di Stato, il travisamento del tipo di gara secondo il criterio del prezzo più basso. L’esplicitazione delle specifiche prestazionali nel capitolato e la richiesta ai concorrenti di svolgere il servizio in stretta aderenza alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, fanno rilevare l’insensatezza della motivazione della esclusione attinente alla non aderenza al progetto tecnico.
La valutazione dei profili tecnico-qualitativi è infatti tipica del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’articolo 83 del Dlgs 163/2006, che è usato quando l’ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto a una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.
L’impropria commistione e l’esclusione determinata in rapporto all’insufficienza di elementi non compiutamente configurabili come parti di un’offerta tecnica, comportano anche l’elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’articolo 46, comma 1-bis del Codice dei contratti, che devono risultare chiaramente dal bando, escluse le ipotesi in cui rispondano a un particolare interesse dell’amministrazione.
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