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Responsabilità solidale fiscale solo per i contratti conclusi dal 12 agosto e per i relativi pagamenti a partire dall'11 ottobre. Basta l'autocertificazione. Così nella CM 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate

Archivio, Fiscalità e incentivi

Responsabilità solidale fiscale – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

8 Ottobre 2012
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L’Agenzia delle Entrate conferma ufficialmente gli orientamenti dell’ANCE in tema di decorrenza e certificazione della regolarità dei versamenti, relativi alla nuova disciplina sulla responsabilità solidale in ambito fiscale.
Questo il contenuto della Circolare n.40/E dell’8 ottobre 2012, con la quale vengono fornite le prime urgenti indicazioni operative sulla nuova normativa, in considerazione delle difficoltà generate e rappresentate dalle Associazioni di categoria interessate, in primis dall’ANCE[1].
In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate afferma che:
  • la nuova disciplina trova applicazione “solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012” e, relativamente a questi, “solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012”.
Vengono così recepite integralmente le considerazioni svolte dall’ANCE, in ordine alla decorrenza della nuova disciplina, che deve intendersi esclusa per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della norma e che, in attuazione dello Statuto del Contribuente (art.3, co.2, legge 212/2000), non poteva porre a carico delle imprese un adempimento di natura tributaria prima del 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma medesima;
  • l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere resa, in alternativa all’asseverazione dei professionisti abilitati, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che deve contenere:
–       il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se, in relazione alle fatture oggetto del contratto, è stato applicato il regime dell’ “IVA per cassa”[2] oppure la disciplina del “reverse charge”[3];
–       il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
–       gli estremi del modello F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente;
–       l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Pertanto, come affermato dall’ANCE, per escludere la responsabilità solidale in capo all’appaltatore (e le sanzioni in capo al committente) deve intendersi valida un’autodichiarazione dell’impresa sul regolare versamento delle ritenute e dell’IVA connesse ai lavori oggetto dell’appalto/subappalto. Ciò alla luce del fatto che il dato letterale della norma lascia spazio all’ipotesi di acquisizione di una documentazione diversa ed alternativa rispetto all’asseverazione rilasciata da professionisti abilitati, che risulta particolarmente onerosa e spesso di difficile (se non impossibile) ottenimento, soprattutto per le imprese che adottano sistemi di contabilità interni.
Pur non risolvendo le molteplici criticità della citata disciplina, si tratta di primi segnali positivi che, quantomeno, ne attenuano gli effetti negativi, sbloccando i pagamenti per i contratti in corso, stipulati prima del 12 agosto 2012 (entrata in vigore della norma), e fornendo la possibilità di una attestazione documentale più semplice e meno onerosa dell’asseverazione.
In ogni caso, l’ANCE continuerà la propria azione diretta a sterilizzare comunque gli effetti della nuova disposizione, rinviando l’applicazione all’emanazione di un provvedimento di riordino complessivo della disciplina sulla responsabilità solidale, e sopprimendone l’efficacia con riferimento all’IVA, per la quale già esistono adeguati meccanismi di controllo sulla correttezza degli adempimenti.

 


[1] Cfr. ANCE “Responsabilità solidale fiscale – Orientamenti dell’ANCE”- ID 8180 – 4 ottobre 2012.
[2] Di cui all’art.7 del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009. Da evidenziare che, non appena verrà emanato il prescritto provvedimento attuativo, il riferimento dovrà intendersi applicato alla nuova disciplina dell’ “IVA per cassa”, estesa ai soggetti con volume d’affari sino a 2 milioni di euro (art.32-bis, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella legge 134/2012).
[3] Applicata, per i subappalti di lavori edili, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972.

8244-Circolare n.40-E dell’8 ottobre 2012.pdfApri
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