PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi” (DDL 3447/S).
La Commissione Istruzione ha approvato, in seconda lettura, in sede deliberante, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
Sintesi n. 37/2011.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di celebrare, sul piano nazionale e internazionale, il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di valorizzare l’opera verdiana.
A tal fine viene previsto lo stanziamento di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a titolo di contributo straordinario, destinato al finanziamento di interventi, da realizzare negli anni 2012 e 2013, per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato volti, tra l’altro a:
– recupero anche edilizio di sedi idonee per la collocazione del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e per la sua eventuale esposizione al pubblico;
– recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
– manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20% del suddetto contributo straordinario.
Viene, inoltre, istituito un Comitato promotore che elabora un adeguato programma di celebrazioni e di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione dei contributi assegnati che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale la trasmette alle Camere.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (DDL 2646/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3
Viene prevista la partecipazione del Parlamento al processo decisionale dell’Unione europea. In particolare, le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di fondazione delle normative e delle politiche, secondo quanto previsto dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’assistenza documentale e informativa della Rappresentanza dell’Italia presso l’Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee.
Emend.0.3.100 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 3
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea con riferimento sia a riunioni sia ad atti o progetti di atti adottati, iniziative e procedure di precontenzioso. Il Governo informa e consulta, altresì, periodicamente le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria.
Emend.3.100 (testo 2) e 3.101 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica. L’Esecutivo deve, altresì, assicurare che la posizione rappresentata dall’Italia nella fase di negoziazione degli accordi suddetti tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere, fornendo appropriate motivazioni della posizione assunta nel caso in cui non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo.
Emend. 3.0.100 della Relatrice
Art. 4
Qualora il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle Istituzioni dell’Unione europea ne dà conto alle Camere trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle Istituzioni stesse.
Emend.4.100 della Relatrice
Il disegno di legge abroga e sostituisce la L.11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), dettando la nuova disciplina della partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Il provvedimento torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.