Fino al 30 marzo 2013 è possibile fare domanda di ammissione ai contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo che sono stati dichiarati totalmente inagibili (esito E delle schede AeDES) e che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici in Emilia dello scorso maggio.
Lo stabilisce l’
Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 del Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, che costituisce un secondo “sblocco” dei contributi pubblici per la ricostruzione, dopo la prima tranche messa a disposizione mediante l’
Ordinanza n. 29 dello scorso 28 agosto, riguardante gli interventi di riparazione e rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi.
L’Ordinanza in esame concerne, in particolare, gli interventi su edifici danneggiati dal sisma che rientrano nel cosiddetto “livello operativo E0” come definito nella Tabella 3 allegata all’Ordinanza, ovvero al di sotto di una prestabilita soglia di danno e vulnerabilità sismica. La definizione delle soglie di danno e di vulnerabilità sismica, necessarie per stabilire il livello operativo e quindi l’ammissibilità al contributo disciplinato dall’Ordinanza in esame, è riportata nelle Tabelle da 1.1 a 1.4 e da 2.1 a 2.6. Una prossima Ordinanza riguarderà i contributi per gli edifici situati al di sopra della soglia, cioè che hanno riportato danni gravi.
Il contributo è concesso a favore dei proprietari, degli usufruttuari e dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno e il miglioramento sismico dell’edificio danneggiato in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva attiva alla data del 20 maggio 2012.
Gli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici sono quelli definiti al punto 8.4.2 “Interventi di miglioramento” delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Il livello di sicurezza da raggiungere, attraverso gli interventi di miglioramento sismico, deve essere pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Il contributo consiste in una percentuale del costo ammissibile e riconosciuto.
Il costo ammissibile e riconosciuto comprende le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni. Il contributo per tali opere è pari all’80%.
Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva, il costo comprende anche le opere di finitura interne, la riparazione degli impianti interni e il miglioramento dell’efficienza energetica. Il contributo per tali opere è pari all’80%.
Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio comprendente abitazioni principali o unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo comprende le opere di finitura interne, riparazione impianti ed efficientamento energetico, ma il contributo è pari al 50%.
Per gli edifici residenziali che comprendono solo unità immobiliari non destinate ad abitazione principale a ad attività produttiva in esercizio, il costo comprende le opere di riparazione, miglioramento sismico, finiture, ecc., sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni, e il contributo è pari al 50%.
Accedono al finanziamento anche eventuali interventi sulle pertinenze danneggiate esterne all’edificio interessato, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà degli stessi titolari delle unità immobiliari ammesse a contributo.
L’entità dei costi ammissibili a contributo è calcolata diversamente a seconda della superficie complessiva dell’unità che si intende riparare (per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l’Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010).
Per le superfici complessive fino a 120 m2, il costo ammissibile si ottiene moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/m2 più Iva (se non recuperabile) per la superficie complessiva dell’unità immobiliare.
Per le superfici eccedenti 120 m2 e fino a 200 m2,il costo convenzionale si riduce a 450 euro/m2 più Iva (se non recuperabile).
Per le superfici eccedenti i 200 m2, il costo convenzionale si riduce a 200 euro/m2 più Iva (se non recuperabile).
Il costo convenzionale è poi incrementato nei casi di cui all’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza, tra cui si evidenzia un incremento del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sull’edificio e integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% rispetto ai consumi medi dell’anno precedente.
In ogni caso, il contributo è calcolato sul minore tra il costo ammissibile come sopra determinato, il costo dell’intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezziario regionale e il consuntivo dei lavori unito alle spese tecniche previste.
Per accedere al contributo, i soggetti legittimati devono inoltrare apposita domanda diretta al sindaco del Comune in cui si trova l’edificio danneggiato. Il modello e la procedura informatica per l’invio della domanda saranno pubblicati all’indirizzo
www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Se l’edificio in questione è un condominio, la presentazione della domanda spetta all’amministratore.
La domanda, nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve indicare, tra le informazioni elencate all’art. 4, dell’Ordinanza, i tecnici incaricati del progetto e della Direzione Lavori, l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi (e in possesso di qualificazione rilasciata da SOA per importi dei lavori pari o superiori a 258.000 euro), e l’istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento.
La presentazione della domanda costituisce comunicazione di inizio lavori per le opere di riparazione e miglioramento sismico e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. n. 19/2008.
Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento e determina il contributo ammissibile dandone comunicazione al richiedente e all’istituto di credito prescelto mediante procedura informatica.
I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, a pena di decadenza dallo stesso. E’ possibile una proroga di 12 mesi, autorizzata dai Comuni in virtù di giustificati motivi. Qualora i suddetti termini non siano rispettati, il Comune invia ai soggetti beneficiari dei contributi una diffida ad adempiere entro 60 giorni, e dopo tale termine eventualmente revoca il contributo.
Il contributo è erogato in tre “tranche” dall’istituto di credito prescelto all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici incaricati, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo dell’intervento.
Il 20% del contributo è erogato entro 30 giorni dalla presentazione all’istituto di credito dello stato di avanzamento che attesti l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori ammessi.
Il 50% del contributo è erogato entro 30 giorni dalla presentazione all’istituto di credito dello stato di avanzamento che attesti l’esecuzione di almeno l’80% dei lavori ammessi.
Il restante 30% è erogato a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione all’istituto di credito del quadro economico a consuntivo dei lavori, da cui risulti l’importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Direttore dei lavori deve presentare al Comune la documentazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), dell’Ordinanza. Tale presentazione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori.
Sono ammessi a contributo, ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, anche gli interventi iniziati prima della data di entrata in vigore dell’Ordinanza (5 ottobre 2012).
L’Ordinanza disciplina anche, nel dettaglio, un articolato quadro dei controlli da eseguire per verificare la corretta esecuzione dei lavori.
8506-Ordinanza n. 51.pdfApri