Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 26 settembre scorso sono state trattate, tra l`altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni:
Argomento:
Approfondimenti:
L’articolo 6, del dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, prevede la destinazione alle Regioni a statuto ordinario che possono considerarsi adempienti ai fini della erogazione delle risorse oggetto dell’accantonamento del 10% dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 7 della legge 59/1997.
A tal fine, sono da considerarsi adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Con altra norma viene demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza, l’individuazione delle modalità, tempi e criteri per l’attuazione della disposizione.
Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale le Regioni, ad eccezione della Campania e della Calabria (che hanno espresso parere negativo), hanno espresso parere favorevole.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’articolo 20, comma 6, del dl 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomini una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere negativo per il mancato accoglimento della loro richiesta di rinvio dell’esame per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 4, comma 2, della Legge 77/2006 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell’UNESCO) prevede che gli interventi e l’ammontare di risorse destinate ai siti italiani UNESCO siano determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza.
Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale è stata espressal’Intesa.
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Argomento:
Approfondimenti:
Il Ministro per la coesione territoriale ha redatto un documento con cui provvede a definire il meccanismo per l’attivazione di un contributo di solidarietà pari a 50 milioni di euro a carico dei Programmi Operativi Regionali FESR dell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione delle Regioni del Centro-Nord da devolvere per il ristoro dei danni subiti dalle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito del terremoto del 20 maggio 2012.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole sul documento in oggetto, facendo presente l’incongruenza della situazione delle Regioni Lombardia e Veneto che, pur essendo colpite dal terremoto del 20 maggio 2012, si ritrovano con un contributo negativo e chiedendo una soluzione del problema. Al riguardo, il Sottosegretario all’Economia ed alle Finanze ha precisato che la ripartizione del contributo tra le Regioni è stata effettuata secondo criteri a suo tempo condivisi e sulla base della quantificazione dei danni subiti nelle singole Regioni interessate, così come accertati dal Dipartimento della Protezione Civile.
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Conferenza Unificata:
Argomento:
Approfondimenti:
L’articolo 3, comma 3-bis, del dl 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”), convertito dalla legge 35/2012, prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale.
Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’Intesa.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 24, c.5, della L. 42/2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale.
Sulla base di tale previsione sono stati già adottati il Dlgs 156/2010 recante l’assetto istituzionale di Roma capitale ed il Dlgs 61/2012 recante ulteriori disposizioni di attuazione dell’art. 24 del suddetto Dlgs 42/2009.
Nel corso della seduta, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’Intesa sullo Schema di decreto in oggetto con l’integrazione proposta dall’ANCI (Allegato all’Atto A).
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”(Parere reso)
Approfondimenti:
L’art. 13 della L. 183/2011 (Finanziaria 2012) dispone che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 9, commi 3bis e 3ter, del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa) in tema di certificazione dei crediti verso la P.A.
Successivamente è intervenuto l’art. 13bis del DL 52/2012 convertito dalla L. 94/2012 (cd. Spending Review 1) integrando l’art. 9 del suddetto DL 185/2008 con alcune modifiche tra cui la riduzione a 30 giorni del termine per il rilascio obbligatorio della certificazione, l’applicazione della procedura ai crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché l’equiparazione alla suddetta procedura delle certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 141, c.2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti).
L’art. 9, commi 3bis e 3ter, del DL 185/2008 è stato nuovamente modificato dall’art. 3 bis del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 (cd. Spending Review 2) che fa salve le suddette certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, nelle procedure di certificazione del credito ed ai fini dell’ammissione alla garanzia del fondo centrale di garanzia per le PMI.
Nel corso della seduta:
– le Regioni hanno espresso parere favorevole allo Schema di decreto in oggetto con la raccomandazione di accogliere la proposta emendativa contenuta in un documento (Allegato all’Atto A) concernente il recepimento – come richiesto ed auspicato dall’ANCE – delle suddette disposizioni relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici;
– l’ANCI ha espresso parere favorevole con la richiesta che, nelle circolari esplicative del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia precisato che sono fatte salve le certificazioni avvenute antecedentemente alle nuove regole procedurali;
– l’UPI ha espresso parere favorevole.
Il Governo ha preso atto della proposta delle Regioni ed ha assicurato che darà corso a quanto richiesto dall’ANCI.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 31, comma 1-bis, del DL 70/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria) dispone che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di Regioni, Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario Nazionale per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Nel corso della seduta le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto.
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Argomento:
Approfondimenti:
Sul provvedimento in oggetto:
-i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nell’esprimere parere complessivamente negativo sul testo, hanno consegnato un documento (Allegato all’Atto sub A) concernente le proprie osservazioni, in particolare, sugli articoli 1 e 4 nonché un documento (Allegato all’Atto sub B) concernente specifiche richieste emendative formulate dalla Regione Lombardia;
– l’ANCI ha espresso apprezzamento complessivo sulle disposizioni del testo ed ha formulato talune osservazioni che saranno formalizzate in un successivo documento;
– l’UPI, confidando nell’accoglimento delle questioni poste dalle Regioni e dall’ANCI, ha espresso parere favorevole.
Nel corso della seduta, il Ministro della Salute ha confermato la disponibilità a valutare le osservazioni e le proposte avanzate dalle Autonomie territoriali e le Regioni e le Province autonome hanno ribadito il proprio parere negativo sul provvedimento.
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Argomento:
Approfondimenti:
Il decreto legislativo 192/2005 dà attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia che, in particolare, disciplina all’art.9 “Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria”.
L’art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo prevede l’emanazione di uno o più DPR al fine di definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, nonché i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.
Su tali basi è stato emanato il D.P.R. 59/2009, recante il regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 192/2005 che individua, in particolare, i criteri generali, le metodologie di calcolo, i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e rinvia ad un successivo provvedimento la disciplina degli impianti di climatizzazione estiva.
Sull’attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE è intervenuta la Commissione europea che ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, conclusasi con un parere motivato espresso in data 29 settembre 2011 e con la proposta di condanna dell’Italia formulato in data 19 luglio 2012, per omessa notificazione di misure di attuazione relative all’art.9 della Direttiva 2002/91/CE e alla disciplina delle ispezioni dei sistemi di condizionamento d’aria.
Al fine di ottemperare a quanto rilevato dalla Commissione europea, è stato predisposto lo Schema di provvedimento recante la modifica del D.P.R. 59/2009. Sul provvedimento – è stato concordato, al termine di un confronto tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni, di individuare il limite minimo di potenza previsto per i controlli di efficienza degli impianti termici di climatizzazione invernale e le ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale in 10 Kw, modificando in questi termini quanto previsto dagli artt. 8 e 9 dello schema di provvedimento – le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’Intesa.
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Argomento:
Approfondimenti:
Il decreto legislativo 192/2005 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), all’articolo 6, comma 9, dispone l’emanazione parte del Ministro dello sviluppo economico di Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, d’intesa con la Conferenza Unificata, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Successivamente è stato emanato il D.M. 26 giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005, il quale, al par.9 dell’Allegato A ha stabilito che i proprietari di determinati immobili, in possesso di abitazioni di cattiva qualità energetica al momento dei trasferimenti immobiliari, possano optare per una autodichiarazione sulla classe energetica più bassa.
Sull’attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2002/91/CE, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, conclusasi con un parere motivato del 29 settembre 2011 e con la proposta di condanna formulata in data 19 luglio 2012, per incompleta e inesatta trasposizione delle, in ragione del ravvisato contrasto tra la previsione contenuta nell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 della citata Direttiva europea con quanto indicato dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici al paragrafo 9 dell’Allegato A.
Su tali basi è stato predisposto lo Schema di provvedimento – recante la modifica del D.M. 26 giugno 2009 di approvazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che provvede, tra l’altro, ad abrogare il paragrafo 9 dell’Allegato A del decreto citato, per conformarsi a quanto segnalato dalla Commissione europea – sul quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l’avviso favorevole all’acquisizione dell’Intesa.
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Argomento:
Approfondimenti:
Il dlgs 192/2005, recante l’attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia, prevede, in particolare, all’art. 16, comma 4, che gli allegati allo stesso decreto legislativo siano modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell’art. 13 della legge 11/2005.
Sull’attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, conclusasi con il parere motivato del 29 settembre 2011 e con la proposta di condanna dell’Italia, formulata dalla Commissione in data 19 luglio 2012, per incompleta e inesatta attuazione.
Al fine, di recepire quanto rilevato dalla Commissione europea, è stato predisposto lo Schema di decreto recante modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 192/2005, sul quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante l’adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale, a norma dell’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (
Sancita intesa)
Approfondimenti:
L’art. 52 del DL 5/2012 convertito dalla L. 35/2012 (cd. DL Semplificazioni) prevede che con decreto del Ministro dell’Istruzione adottato di concerto con i Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, sono adottate linee guida per raggiungere una serie di obiettivi tra cui: favorire la costituzione di poli tecnico-professionali e promuovere la realizzazione dei percorsi in apprendistato.
Nel corso della seduta le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’Intesa sullo Schema di decreto in oggetto con la richiesta di prevedere la clausola di salvaguardia, oltre che per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per le Regioni a Statuto speciale (richiesta accolta dal Governo).
Anche l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole.