Pubblicato sulla G.U. n. 263/2012, il D.P.C.M. del 31 ottobre 2012, con il quale è stato previsto il differimento al 17 dicembre 2012, del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° dicembre al 16 dicembre p.v., di cui all’art. 11, comma 6, del D.L. n. 174/2012.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012, l’allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2012, con il quale è stato previsto il differimento, al 17 dicembre 2012, del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° dicembre al 16 dicembre p.v., di cui all’art. 11, comma 6, del D.L. n. 174/2012.
Tale proroga interessa esclusivamente i titolari di reddito di impresa per i quali è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio scorsi, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
In particolare, il suddetto provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012 e in vigore dall’11 ottobre scorso, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012″, ha previsto le seguenti novità, che si allegano per opportuna conoscenza:
Pertanto, per i soggetti che accedono a tale finanziamento, è prevista la proroga di un giorno (17 dicembre 2012) del termine ultimo dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi.
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