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Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli intervalli di tempo tra due contratti a termine ed alle possibili riduzioni di tali intervalli.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Contratti a tempo determinato – I chiarimenti del Ministero

9 Novembre 2012
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Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 7 novembre scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova normativa sui contratti a tempo determinato, con specifico riferimento agli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato e un altro e alle possibili riduzioni di tali intervalli.

Si rammenta, infatti, che la Riforma Fornero, L. n. 92/2012, ha introdotto nuovi intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un altro, rispettivamente di almeno 60 e 90 giorni a seconda che la durata del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi.

La stessa Riforma ha però previsto la possibilità per i contratti collettivi di ridurre tali termini, rispettivamente fino a 20 e 30 giorni in determinati casi espressamente tipizzati (ragioni organizzative qualificate legate al lancio di un prodotto, o di un servizio innovativo, legate ad un rilevante cambiamento tecnologico, o nel caso di rinnovo o di proroga di una commessa consistente).

L’art. 46 bis della L. n. 134/2012 ha poi ulteriormente ampliato tale previsione, prevedendo che i termini ridotti di cui sopra trovino applicazione sia nelle attività stagionali che in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, ha chiarito il Ministero, è demandato alla contrattazione collettiva dalla Riforma Fornero di prevedere casi particolari e tipizzati di riduzione dei termini di intervallo nella citata ipotesi organizzativa. Regolamentazione questa che, però, deve avvenire entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma (18 luglio 2012), trascorsi i quali sarà il Ministero ad individuare tali ipotesi con apposito decreto.

L’art. 46 bis ha anche disposto per i contratti collettivi la possibilità di intervenire per una riduzione degli intervalli in ogni altro caso e, pertanto, anche al di fuori dei casi sopra tipizzati, senza però parimenti prevedere il suddetto intervento ministeriale nell’ipotesi di inerzia da parte della contrattazione.
 

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