La Commissione Istruzione del Senato ha approvato, in prima lettura, in sede deliberante, in un testo unificato il disegno di legge recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali”
(DDL 2997/S e DDL 2794/S), con modifiche al testo iniziale.
Il provvedimento rivede la disciplina del conseguimento, in via transitoria, delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore di beni culturali di cui all’art. 182, commi 1-1-quinquies, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevedendo che tale qualifica venga attribuita, per i settori specificatamente indicati, a coloro i quali abbiano maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
Tale qualifica è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012 e da concludersi entro il 30 giugno 2015, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell’attribuzione dei relativi punteggi, secondo le indicazioni del suddetto Dlgs 42/2004.
Viene, inoltre, precisato che, ai fini della definizione – con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 – delle linee guida per l’espletamento della suddetta procedura di selezione pubblica, siano sentite le organizzazioni imprenditoriali, oltre che sindacali, più rappresentative.
Vengono, altresì, indicati i termini temporali entro cui devono essere acquisiti i requisiti richiesti con un’articolazione che tiene conto delle professionalità maturate negli ultimi dieci anni. In particolare, il punteggio previsto per i titoli di studio spetta per i titoli conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto
per la posizione di inquadramento presso le amministrazioni pubbliche spetta per le posizioni formalizzate entro la data del 30 giugno 2012.
Viene, inoltre, chiarito – come richiesto ed auspicato dall’ANCE (si veda la notizia su “Interventi” del 17 settembre 2012) – che il punteggio, previsto nella Tabella 3 del provvedimento ed utile ai fini dell’acquisizione della qualifica di restauratore, spetta per i lavori presi in carico alla data di entrata in vigore della legge e conclusisi entro il 31 dicembre 2014.
Il disegno di legge passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.