Forniti dal Ministero chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione degli intervalli a 20 e 30 giorni del contratto a tempo determinato
Con l’allegata nota n. 37/2012 del 22 novembre u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata da Federalberghi in merito alla possibile applicazione della riduzione degli intervalli a 20 e 30 giorni, prevista dall’art. 1, comma 9, lett. h) della L. n. 92/2012, oltre che per le attività stagionali, come previsto dall’ art. 46 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2012, anche per le ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore di tali provvedimenti.
Il Dicastero nel ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs n. 368/01, così come riformulato dal succitato art. 46 bis, i termini ridotti di cui al primo periodo (20 e 30 giorni) trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ha precisato che tali riduzioni operano anche con riferimento alle discipline adottate in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell’art.5, comma 4 ter.
Pertanto, gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possono essere ridotti per tutte le attività di cui all’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 nonché in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso articolo 4 ter.
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