In relazione all’iter del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” (DDL 3584/S), all’esame, in seconda lettura, della Commissione Bilancio del Senato, l’Associazione, considerando la natura economico-finanziaria del provvedimento, è tornata ad evidenziare, in particolare, le seguenti proposte.
In materia di fiscalità, l’Associazione ha rilevato l’opportunità di escludere dall’IMU, di cui al DL 201/2011, convertito dalla L. 201/2011, i fabbricati costruiti per la vendita, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori, e le aree edificabili in corso di edificazione.
Ha, altresì, proposto un intervento sull’art. 35, commi 28-28ter, del DL 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, come modificato dall’art. 13 ter del DL 83/2012, convertito dalla L. 134/2012, che introduce la responsabilità solidale nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore, in relazione al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati, prevedendo quale esimente l’acquisizione di un’asseverazione rilasciata da soggetti abilitati, che attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali da parte del subappaltatore. Al riguardo, è stato chiesto di escludere la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA inerente le prestazioni eseguite nell’ambito dell’appalto e di rinviare l’operatività della responsabilità solidale fiscale all’entrata in vigore di un decreto che definisca la documentazione da esibire all’appaltatore prima del pagamento del corrispettivo, idonea ad escludere l’applicazione della normativa. Al fine di evitare l’aumento dei costi di gestione, il decreto suddetto dovrebbe individuare documenti fiscali, contabili o amministrativi già indicati dalla normativa vigente (quale, ad esempio, il Modello F24 “generale”, accompagnato dall’autodichiarazione del responsabile dell’adempimento).
In materia di opere pubbliche, l’ANCE ha rilevato la necessità di estendere, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell’esecutore prevista dall’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006 di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile (eccezione d’inadempimento in caso di mancato pagamento del corrispettivo), anche quando l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10% dell’importo netto contrattuale.
In relazione, inoltre, alla norma in itinere approvata nell’ambito del DL Crescita bis (DDL 5626/C) con cui si prevede, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, che le spese per la pubblicazione, ai sensi degli artt. 66 e 122 del DLgs 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Associazione – ferma restando l’opportunità dell’eliminazione della stessa – ha proposto, in via subordinata, di prorogarne l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2014 e di chiarire che tali spese devono essere comprese nell’importo a base di gara ed il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell’avviso e non deve essere soggetto a ribasso d’asta.
Le proposte ANCE sono state sostanzialmente condivise e per gli sviluppi occorrerà attendere il prosieguo dell’iter del disegno di legge.