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Novità per il trasporto, le procedure in tema di dissenso nella conferenza di servizi e le zone a burocrazia zero

Archivio, Edilizia e territorio

Decreto crescita: in gazzetta la legge di conversione

21 Dicembre 2012
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294, suppl. ord., del 18 dicembre 2012 la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del Decreto Legge n. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
 
Tra le disposizioni di maggior interesse per il settore privato si segnalano le seguenti:
 
Art. 8 Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto
 
Nell’ambito delle previsioni contenute nel citato articolo viene apportata un’integrazione all’art. 6, comma 4, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 in tema di regolamentazione della circolazione stradale fuori dai centri abitati.
 
Viene aggiunta la lettera “f-bis” con cui si dispone che l’ente proprietario della strada può, oltre a quanto già indicato nella norma, prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.
 
Art. 33 octies Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
 
In sede di conversione è stata introdotto l’art. 33 octies con cui vengono apportate alcune modifiche all’art.14 quater, comma 3, della L. 241/90 nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, ove non sia raggiunta l’intesa, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
 
Si ricorda che tale disposizione, modificata dall’art. 49, comma 3, lettera b) del Dl 78/2010, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/2012 (Vedi news “Conferenza di servizi” del 12 luglio 2012).
 
In particolare, la Consulta ha evidenziato come la norma contrasti con gli art. 117 e 118 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione fra le istituzioni poiché non prevede adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in questioni relative a materie di loro competenza.
 
In questi casi, infatti, il Consiglio dei Ministri delibera unilateralmente senza un reale coinvolgimento della Regione interessata.
 
In linea con quanto deciso dalla Corte la norma è stata, pertanto, modificata con la previsione di una procedura più articolata ed in particolare:
 
–      se il parere è espresso da una Regione o Provincia autonoma in una materia di sua competenza, entro 30 giorni viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio alla quale partecipano gli enti interessati, che possono proporre modifiche al progetto iniziale;
 
–      se l’intesa non è raggiunta entro 30 giorni, viene indetta una seconda riunione per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quelle originarie;
 
 
–      ove non sia raggiunta comunque l’intesa la deliberazione del Consiglio dei Ministri può comunque essere adottata.
 
Art. 37 bis Zone a burocrazia zero
 
La norma introdotta dalla legge di conversione abroga la disciplina contenuta nell’art. 43 del DL 78/2010 (che aveva istituito le zone a burocrazia zero) e detta una nuova normativa finalizzata ad introdurre maggiori semplificazioni per favorire lo sviluppo economico di tali zone.
 
In particolare, si prevede che nell’ambito delle attività di sperimentazione di cui all’art. 12, comma 1, del Dl 5/2012, fino al 31/12/2013, i soggetti sperimentatori possono individuare i casi in cui il rilascio delle autorità di competenza per le nuove iniziative produttive sono sostituite da una comunicazione dell’interessato allo sportello unico delle attività produttive.
 
L’art. 12, comma 1, del DL 5/2012, si ricorda, consente alle amministrazioni, alle Agenzie per le imprese e alle associazioni di categoria di stipulare convenzioni al fine di avviare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative imprenditoriali sul territorio.
 
Negli altri casi, prosegue l’art. 37 bis del decreto, per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l’adozione di un provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica aperta a tutti gli interessati.
 
Come già previsto nell’art. 43 del DL 78/2010 se entro 30 giorni dall’avvio del procedimento non è adottato un provvedimento espresso si forma il silenzio assenso.
 
 
In allegato la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del Decreto Legge n. 179/2012
 

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