La realizzazione di un ascensore esterno non rientra nel concetto di “costruzione” di cui all’art. 873 del codice civile e quindi ad esso non sono applicabili le disposizioni in tema di distanze tra gli immobili: lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 5 dicembre 2012 n. 6253, ribadendo l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2011, n. 2566).
In particolare, i giuridici hanno sottolineato come l’impianto di ascensore, al pari di quelli serventi le condotte idriche, termiche ecc. dell’edificio principale, rientri tra i cd. volumi tecnici o impianti strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobili, per i quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di distanze tra le costruzioni.