E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012 un comunicato del Ministero del Lavoro dal titolo “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo”.
Il Ministero pertanto rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il documento allegato al decreto, approvato dalla Commissione consultiva in data 16 maggio 2012, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
All’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, il legislatore definisce il campo di applicazione rivolto ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori.
Anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo l’allegato al decreto suddetto.
Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. si considerano assolte in caso adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in parola.
Si ricorda comunque che l’interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate (….).
L’articolo 2, che definisce la data di entrata in vigore del decreto, non risulta affatto chiaro. Infatti il provvedimento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato, ma rimane comunque in vigore il termine ultimo di effettuazione dell’autocertificazione, ossia il 31 dicembre 2012.
A parere dell’Ance, anche tenuto conto della procedura di infrazione avviata sull’argomento dalla Commissione europea, il termine del 31 dicembre è perentorio. Pertanto le imprese devono adeguarsi entro tale data, utilizzando le procedure standardizzate in oggetto o elaborando il documento di valutazione del rischio.
Si sottolinea che le procedure non tengono conto delle peculiarità del settore edile ed in alcuni punti risultano di difficile applicazione.
Tali criticità sono state più volte avanzate alle autorità competenti. Ad esempio il modulo 2 non tiene conto dell’allegato XIII Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri.
Ci si riserva di fornire a breve ulteriori approfondimenti sull’argomento.
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