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Dal 31 dicembre 2012 non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. L’Ance fornisce le istruzioni operative per la redazione del documento di valutazione dei rischi attraverso le procedure standardizzate di recente emanazione

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Istruzioni operative per l’applicazione delle procedure standardizzate

13 Dicembre 2012
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Si fa seguito al documento Ance del 7 dicembre dal titolo “Emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio” per riportare alcune prime indicazioni operative che possono risultare utili alle imprese edili fino a 10 lavoratori che fino ad oggi utilizzavano la tecnica dell’autocertificazione della valutazione del rischio.
E’ opportuno ricordare che le imprese non sono obbligate a redigere la valutazione sulla base della procedura ministeriale, ma possono scegliere di elaborare un documento di valutazione del rischio coerente con le disposizioni normative.
 
La compilazione e l’efficace attuazione della procedura comunque assolvono agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i..
 
Si sottolinea che, nel nostro settore, i datori di lavoro devono considerare due tipologie di attività: le attività fisse e quelle di cantiere (lo stesso dicasi per i gruppo omogenei di lavoratori).
Le attività di cantiere ed i rischi che ne conseguono devono essere analizzate per pianificare la valutazione dei rischi dell’impresa nel suo complesso al fine di indicare le misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, individuare procedure e responsabilità; resta immutato l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere sempre il piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. h) per il singolo cantiere in cui svolge la propria attività.
 
La compilazione delle procedure non prescinde dal principio generale (riportato al punto 4.3 delle stesse) di cui si riporta uno stralcio: laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali (rumore, vibrazioni, ecc.).
 
Prime istruzioni operative per la compilazione della modulistica allegata alla procedura:
–       Il documento fa spesso riferimento al “ciclo lavorativo”; laddove è scritto ciclo lavorativo si può intendere il concetto più ampio di “ciclo lavorativo/attività/lavorazioni”. In questo modo tutte le tipologie di imprese, comprese quelle che, per propria natura, non hanno un vero ciclo di lavorazione, possono correttamente compilare le tabelle di valutazione.
–       Laddove è scritto “mansione” si può intendere ”gruppo omogeneo”.
–       Nella tabella del modulo 2 i riferimenti legislativi riportati in colonna 5 non tengono conto del Titolo IV e dei relativi allegati. Si ritiene comunque necessario compilare tale modulo qualora si intenda utilizzare la procedura ministeriale.
–       Nel modulo 3 per strumenti di supporto si intendono strumenti quali linee guida, check list, pubblicazioni specifiche.
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