Indennià di disoccupazione anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione consensuale in sede conciliativa. Lo chiarisce l'Inps con la nota 20830/12
Con l’allegato messaggio n. 20830/12, l’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina in tema di disoccupazione involontaria, confermando, in particolare, che anche ai lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di conciliazione, attivata ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti l’attività produttiva, organizzazione del lavoro, ecc.), nel periodo tra il 18 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012, sia riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Precedentemente a tale chiarimento, il citato art. 7, comma 7, della legge n. 604/66, come noto, riconosceva il diritto al solo trattamento di ASpI e mini Aspi e conseguentemente una disparità di trattamento tra i lavoratori cessati in virtù di tale disposizione nel periodo richiamato e coloro che avrebbero cessato il rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013.
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