Forniti dal Ministero del lavoro indicazioni in merito agli aspetti contributivi e retributivi relativi al contratto di lavoro intermittente
Si fa seguito alle precedenti Comunicazione Ance sul tema per informare che l’Inail, con l’allegata Circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha fornito indicazioni in merito agli aspetti retributivi e contributivi relativi al contratto di lavoro intermittente, alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma del Mercato del Lavoro (L. n. 92/2012) agli articoli 33-40 del D.Lgs n. 276/2003.
Nel ricordare che il contratto di lavoro intermittente è un contratto di natura subordinata, stipulabile sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue e intermittenti che non devono coincidere con la durata del contratto, l’Istituto ha ribadito che, dal 18 luglio 2012, è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi:
1. per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai Ccnl;
2. con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni (23 anni e 364 giorni);
3. per le attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.
E’ stato, inoltre, ricordato che il contratto di lavoro intermittente si considera a tempo indeterminato qualora vengano violati i seguenti divieti di ricorso a tale tipologia contrattuale:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente;
• se si tratta di imprese che abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non la abbiano rielaborata, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Con riferimento alla possibilità di inserire una clausola contrattuale che preveda l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro (obbligo di disponibilità), è stato rammentato che in tale ipotesi al lavoratore spetta un’indennità mensile di disponibilità, stabilita dai contratti collettivi, non inferiore a quella fissata e aggiornata con decreto del Ministero del Lavoro e pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato.
Relativamente ai premi assicurativi da versare sull’indennità di disponibilità, è stato precisato che gli stessi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla normativa vigente in materia di minimale contributivo.
E’ stato inoltre ricordato che, come già indicato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2012, “non trovando più applicazione, già dal 18 luglio 2012, anche la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”, per il periodo in cui il lavoratore si rende disponibile a rispondere alla chiamata mantiene il diritto all’indennità di disponibilità.
Relativamente all’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente è stato confermato che lo stesso continuerà ad essere assolto secondo le disposizioni vigenti e in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, 4 e 9 del d.p.r. n. 1124/65.
È stato, peraltro, precisato che il premio dovrà essere calcolato sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità.
La circolare, inoltre, ha chiarito che la retribuzione spettante al lavoratore con contratto di lavoro intermittente, in base al trattamento retributivo e normativo previsto dal Ccnl applicato, dovrà essere riproporzionata in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente conseguita.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente si rinvia alla nota in oggetto.
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