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Fornite dal Ministero del lavoro alcune indicazioni operative in merito alle novità introdotte dalla L. n. 92/12 alla disciplina del lavoro accessorio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Lavoro accessorio – Ministero del Lavoro, circolare n. 4/2013

30 Gennaio 2013
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  • Lavoro, welfare e sicurezza
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Il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 4 del 18 gennaio u.s., ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disciplina del lavoro accessorio di cui agli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

Campo di applicazione
La limitazione introdotta dalla “Riforma Fornero” alla disciplina del lavoro accessorio ha riguardato, in particolar modo, il carattere economico della prestazione, in quanto ha previsto la possibilità di ricorso a tale tipologia contrattuale solo per lo svolgimento di “(…) attività lavorative di carattere meramente occasionale che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.
Tale limite, riferito al compenso massimo che il lavoratore può percepire nel corso dell’anno solare va considerato, dunque, indipendentemente dal numero dei committenti.

Attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti
Fermo restando il limite quantitativo di cui sopra e pari a 5.000 euro per la totalità dei committenti, il Legislatore ha, altresì, previsto che tali attività lavorative “(…) possano essere svolte a favore di ciascun committente imprenditore commerciale o professionista per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…)”.
Al riguardo, è stato chiarito che con il termine “imprenditore commerciale o professionista” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che operi in un determinato mercato.

Lavoro accessorio e appalti
E’ stato, inoltre, precisato che il ricorso a tale tipologia contrattuale è possibile solo con riferimento a prestazioni rivolte, da parte del lavoratore, direttamente nei confronti dell’utilizzatore, senza il tramite di intermediari.

Non sarà, dunque, possibile l’utilizzo dei voucher (o buoni lavoro) per retribuire un lavoratore che svolga prestazioni lavorative in favore di terzi, come nel caso dell’appalto e della somministrazione.

Lavoro accessorio e permesso di soggiorno
Con riferimento al compenso massimo percepibile dal lavoratore accessorio, è stato precisato che lo stesso, oltre a non essere sottoposto ad alcuna imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato e può essere computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Caratteristiche dei buoni lavoro
Ai sensi del novellato art. 72 del D. Lgs. n. 276/2003, i buoni lavoro o voucher sono “orari, numerati progressivamente e datati” e il loro valore nominale viene determinato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro, “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

Pertanto, il valore di tale compenso sarà determinato sulla base della durata della prestazione, al fine di evitare che un singolo voucher, del valore attuale di 10 euro, possa essere utilizzato per diverse ore e per consentire, al contrario, che per un’ora di lavoro possano essere utilizzati più buoni lavoro.

E’ stato, inoltre, chiarito che l’apposizione della data sui voucher vincola esclusivamente l’utilizzo degli stessi in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dal momento dell’acquisto.
Disciplina sanzionatoria
Le sanzioni applicabili alla disciplina del lavoro accessorio si riferiscono al superamento dell’importo massimo consentito, nonché all’utilizzo dei voucher oltre i 30 giorni dall’acquisto degli stessi.
Al riguardo, è stato chiarito che è data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore un’autodichiarazione attestante il mancato superamento degli importi massimi previsti, in attesa che il Ministero completi il sistema informatizzato di monitoraggio.
In caso di superamento dei limiti suddetti e nel caso in cui il lavoratore renda prestazioni verosimilmente fungibili con le prestazioni rese dai dipendenti dell’imprenditore o del professionista, il rapporto di lavoro si trasformerà in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato.
Periodo transitorio
L’art. 1, comma 33, della L. n. 92/2012 ha previsto la possibilità, in via transitoria, di utilizzare i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 entro il 31 maggio 2013 e nel rispetto della previgente disciplina.
Pertanto, tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di 5.000 e 2.000 euro e non avranno alcun vincolo di parametrazione oraria.

 

9837-Ministero del lavoro circolare n. 4-2013.pdfApri
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