Pubblicato nella G.U. n.39/13 il D. Lgs n.13/13, con il quale, in attuazione della L. n.92/12, sono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 39/2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con il quale, in attuazione della legge n. 92/2012 (art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68), sono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 gennaio scorso, il provvedimento, che entra in vigore il 2 marzo 2013, ha l’obiettivo di disciplinare organicamente, nell’ordinamento giuridico italiano, l’apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali e di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari, nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei.
Nel rinviare alla lettura del testo per le definizioni sulla materia, si evidenzia, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del decreto in esame, il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:
a) esplicita richiesta della persona e valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro, con la garanzia dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
b) riconoscimento quali atti pubblici dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell’individuazione e validazione e della certificazione delle competenze, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
c) autonomia degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, che operano secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
d) piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge n. 92/12, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
e) attendibilità del sistema nazionale dei certificati basato su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.
La verifica del rispetto dei livelli di servizio del suddetto sistema nazionale di certificazione delle competenze è rimessa ad un comitato tecnico nazionale, presieduto dai rappresentanti ministeriali e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome, che ha il compito di delineare, in raccordo con le parti economiche e sociali, specifiche linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari, che saranno adottate con apposito decreto interministeriale.
Sono quindi individuate le varie fasi del processo di certificazione (art. 5):
1) identificazione, finalizzata a individuare le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni;
2) valutazione, finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze;
3) attestazione, finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, che documentano le competenze della persona.
In conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario, al fine di garantire la mobilità della persona e favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l’ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, con l’art. 8 del provvedimento viene istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Il repertorio nazionale, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all’art. 6, comma 3, del Testo Unico dell’apprendistato (d.lgs. n. 167/2011), codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, ed è pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.