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Fornite dall'Inail alcune indicazioni operative in materia di co.co.pro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Co.co.pro: obbligo assicurativo e aspetti retributivi e contributivi – Inail, Circolare n. 13/13

26 Febbraio 2013
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Si fa seguito alla Comunicazione Ance del 28 Gennaio 2013 per informare che l’Inail, con l’allegata Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, ha fornito ulteriori istruzioni operative in materia di collaborazioni coordinate e continuative, di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012.

Nel ribadire quanto già comunicato dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 29 dell’11 dicembre u.s., in merito ai requisiti del progetto, alla presunzione assoluta e relativa di subordinazione e al corrispettivo previsto nel contratto a progetto, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’obbligo assicurativo e agli aspetti retributivi e contributivi relativi a tale tipologia contrattuale.

Con riferimento all’obbligo assicurativo è stato precisato che per il personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto trovano applicazione le indicazioni previste per i lavoratori parasubordinati e pertanto il premio assicurativo dovuto sarà calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta e all’ammontare delle somme erogate al collaboratore.

L’Istituto, inoltre, nel fornire istruzioni operative per il personale ispettivo, ha ricordato che le nuove disposizioni trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (entrata in vigore della L. n. 92/2012) e l’intervento della contrattazione, in quanto facoltativa, non condiziona l’applicabilità della presunzione assoluta di subordinazione.

Infine, con riferimento alle prestazioni, è stato confermato che, in linea con quanto previsto dalla circolare n. 22/2004, le stesse dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto ai sensi degli artt. 116-120 del Testo Unico 1124/65 e, in particolare:

  •  per quanto riguarda la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché della rendita ai superstiti, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita;
  • per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale.

 

10257-circolare Inail n.13-2013.pdfApri
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