Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/13 è stato pubblicato il Decreto 8 ottobre 2012 con il quale viene data applicazione all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/12, modificato dalla L. n. 135/12, in materia di riforma pensionistica. L’allegato Decreto, che fissa i tempi e le modalità di presentazione delle relative istanze, interesserà 55.000 persone che presentino i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della legge n. 214/11, anche se tali requisiti siano maturati successivamente al 31 dicembre 2011.
Si tratta in particolare di:
Dal punto divista procedurale, per i lavoratori di cui alla suddetta lettera a), saranno le imprese che hanno stipulato i relativi accordi a dover comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 8 ottobre 2012, ossia il 20 febbraio 2013, al Ministero del lavoro l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012. Analogamente, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, dovrà essere comunicato l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.
L’Inps, sulla base delle comunicazioni delle imprese trasmessegli dal Ministero del lavoro entro quindici giorni dal ricevimento, ammetterà, secondo la data di licenziamento, i lavoratori interessati al beneficio.
Per quanto riguarda invece i lavoratori di cui alla lettera d), dovranno essere loro stessi a presentare l’istanza di accesso al beneficio corredata dell’accordo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Più specificamente, i soggetti cessati secondo patti ex artt. 410, 411 e 412-ter dovranno presentare istanza alla Direzione territoriale del lavoro presso cui sono stati sottoscritti detti accordi; negli altri casi è invece competente la Direzione territoriale del luogo di residenza del lavoratore cessato. Ad ogni modo, i lavoratori cessati hanno 120 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto in esame per inoltrare l’istanza utilizzando il modello fornito dal Ministero del Lavoro attraverso la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013.
Ad entrambe le categorie il beneficio è concesso a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, o agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
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