• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Bollini Baq e Bits 2026
            30 Settembre 2026
          • CNCE – chiarimenti su risposta Interpello n. 909-31072026 – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna dell’AdE
            30 Settembre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Decreto 8/10/12 – Sulla riforma pensionistica

6 Febbraio 2013
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/13 è stato pubblicato il Decreto 8 ottobre 2012 con il quale viene data applicazione all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/12, modificato dalla L. n. 135/12, in materia di riforma pensionistica. L’allegato Decreto, che fissa i tempi e le modalità di presentazione delle relative istanze, interesserà 55.000 persone che presentino i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della legge n. 214/11, anche se tali requisiti siano maturati successivamente al 31 dicembre 2011.

Si tratta in particolare di:

  1. 40 mila lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con uso degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi siglati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, anche se al 4 dicembre 2011 detti lavoratori risultavano ancora in attività e non collocati in mobilità, a condizione però che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o della mobilità lunga.
  2. 1.600 lavoratori che al 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2, comma 28, Legge n. 662/96. In particolare, l’accesso a tali fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, con permanenza dei lavoratori a carico di detti fondi fino ai 62 anni d’età.
  3. 7.400 lavoratori con autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione accordata prima del 4 dicembre 2011 e perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/11. Chiaramente detti requisiti utili per poter avere la pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Ulteriore condizione è che i lavoratori coinvolti non abbiano comunque ripreso a lavorare dopo aver avuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e, inoltre, è essenziale che gli stessi vantino almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/11.
  4. 6.000 lavoratori che, in base ad accordi individuali sottoscritti anche ex artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, senza successiva rioccupazione in qualunque altra attività lavorativa. In questa categoria vi rientrano anche quei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 come conseguenza di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione. Nello specifico, gli interessati devono aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica precedente al D.L. n. 201/11, convertito con modifiche dalla L. n. 214/11, avrebbero permesso loro di accedere alla pensione entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011.

Dal punto divista procedurale, per i lavoratori di cui alla suddetta lettera a), saranno le imprese che hanno stipulato i relativi accordi a dover comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 8 ottobre 2012, ossia il 20 febbraio 2013, al Ministero del lavoro l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012. Analogamente, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, dovrà essere comunicato l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.

L’Inps, sulla base delle comunicazioni delle imprese trasmessegli dal Ministero del lavoro entro quindici giorni dal ricevimento, ammetterà, secondo la data di licenziamento, i lavoratori interessati al beneficio.

Per quanto riguarda invece i lavoratori di cui alla lettera d), dovranno essere loro stessi a presentare l’istanza di accesso al beneficio corredata dell’accordo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Più specificamente, i soggetti cessati secondo patti ex artt. 410, 411 e 412-ter dovranno presentare istanza alla Direzione territoriale del lavoro presso cui sono stati sottoscritti detti accordi; negli altri casi è invece competente la Direzione territoriale del luogo di residenza del lavoratore cessato. Ad ogni modo, i lavoratori cessati hanno 120 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto in esame per inoltrare l’istanza utilizzando il modello fornito dal Ministero del Lavoro attraverso la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013.

Ad entrambe le categorie il beneficio è concesso a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, o agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

 

9948-decreto 8 ottobre 2012.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro