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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale 22 dicembre 2012 che istituisce, in via sperimentale, il congedo obbligatorio e facoltativo del lavoratore dipendente padre, oltre a contributi economici alla lavoratrice madre.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Decreto interministeriale 22 dicembre 2012 – Congedo obbligatorio e facoltativo del padre –

21 Febbraio 2013
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 37/2013 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 22 dicembre 2012 che, in attuazione della legge n. 92/12, istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, anche adottivo o affidatario, oltre a forme di contributi economici per la lavoratrice madre.
Il provvedimento dispone che, per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013, il congedo obbligatorio, pari ad un giorno, e il congedo facoltativo, pari a massimo due giorni, anche continuativi, possono essere fruiti dal padre entro il quinto mese di vita del figlio.
Mentre il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità e il congedo di paternità di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, il congedo facoltativo è fruibile in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre, il cui termine finale sarà quindi anticipato di altrettanti giorni.
Per fruire dei congedi, non frazionabili ad ore, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro, in forma scritta o tramite il sistema informativo aziendale, con un anticipo minimo di 15 giorni, in base alla data presunta del parto.
Il padre lavoratore che fruisce di tali congedi ha diritto a un’indennità, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.
Con l’obiettivo, inoltre, di favorire il rientro nel mondo del lavoro, al termine del congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, alla madre lavoratrice è riconosciuta la facoltà di richiedere, in luogo della fruizione totale o parziale del congedo parentale, un contributo economico, pari a 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile, alternativamente, per il servizio di baby-sitting, tramite il sistema dei voucher disponibili presso le sedi Inps, o per la rete pubblica dei servizi dell’infanzia o dei servizi privati accreditati, con erogazione diretta alla struttura prescelta da parte dell’Inps.
Nel merito, si evidenzia che per ogni quota mensile richiesta viene a determinarsi la corrispondente riduzione di un mese del congedo parentale e che per le lavoratrici part-time i benefici sono riconosciuti in misura proporzionata all’entità della prestazione lavorativa.

Al fine di accedere a tali benefici, la lavoratrice deve presentare apposita domanda tramite i canali telematici all’Inps, indicando il benefico prescelto e per quante mensilità intende usufruirne.
Le domande potranno essere presentate, per gli anni 2013, 2014, 2015, durante lo spazio temporale che sarà individuato dall’Inps, oltre che dalle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle la cui data presunta del parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando.
Il benefico sarà concesso sulla base di una graduatoria nazionale, tenendo conto dell’indicatore ISEE.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sulla materia, a seguito delle relative istruzioni Inps, anche in ordine all’elenco delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione.

10202-Decreto interministeriale 22 dicembre 2012.pdfApri
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