Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013 è stato pubblicato l’allegato Decreto interministeriale 29 gennaio 2013 che disciplina le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini non comunitari.
Rivolti ai cittadini extraUe residenti nei Paesi d’origine, i programmi di istruzione e formazione sono finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o all’interno dei Paesi d’origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine.
La partecipazione a tali programmi consente di acquisire le attestazioni di frequenza utili per l’inserimento dei partecipanti nelle apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro, ex art. 34, comma 2, del dpr n. 394/99.
Il provvedimento stabilisce che i percorsi di istruzione e formazione devono prevedere l’insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1, ai sensi della raccomandazione comunitaria del 17 marzo 1998, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, di educazione civica, nonché favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I programmi, che debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 6, possono essere presentati dai soggetti elencati all’articolo 5, singolarmente o in forma di partenariato, tra cui sono annoverate anche le organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori.
Mentre alla Direzione Generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro è affidato il coordinamento e la supervisione dei programmi approvati, la valutazione dei programmi è rimessa ad appositi Comitati, costituiti presso le Direzioni regionali del lavoro, in ordine agli ambiti enunciati all’art. 8 (Area Progettazione, Area Lavoro, Area Istruzione e formazione), i cui indicatori saranno dettagliati in una apposita circolare interministeriale.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto, al fine di valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nei programmi, è prevista la verifica degli stessi, sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, da parte del Ministero del lavoro, in raccordo con i Comitati regionali.
Tramite il monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro, il Ministero del lavoro provvede quindi a verificare l’effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all’estero.
Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione, ai soggetti proponenti sarà preclusa la possibilità di presentare nuovi programmi per il biennio successivo e i lavoratori non saranno iscritti nelle suddette liste istituite presso il Ministero del lavoro.
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