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Sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Linee guida in materia di tirocini – Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013

8 Febbraio 2013
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E’ stato sottoscritto, il 24 gennaio scorso, in sede di Conferenza Unificata, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, ai sensi dei commi da 34 a 36 dell’art.1 della L. n. 92/2012, di cui si allega copia.
 

Con tale accordo, le Regioni e le province autonome si sono impegnate a recepire quanto previsto nelle Linee guida entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso, ossia entro il 24 luglio p.v., tramite l’emanazione di apposite normative regionali che prevedano la definizione di disposizioni di maggior tutela.
Tra le materie oggetto delle linee guida non rientrano:
a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale;
b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di programmi europei.
 

Le suddette linee guida, rappresentanti standard minimi di riferimento e applicabili anche nei casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, si riferiscono, alle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, di durata non superiore a 6 mesi, destinati a neo-diplomati o neo-laureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti;

b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, di durata non superiore a 6 mesi, rivolti a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e lavoratori in regime di cassa integrazione;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore a 12 mesi, o 24 mesi nel caso di soggetti disabili.
 

Tali periodi, da intendersi comprensivi di proroghe, possono essere sospesi per maternità o malattie lunghe (pari o superiori a 1/3 della durata del tirocinio), senza che tali periodi di sospensione siano computati ai fini del raggiungimento della durata massima del tirocinio stesso.
E’ stato, inoltre, precisato che i tirocini in oggetto possono essere promossi dai seguenti soggetti:

  • servizi per l’impiego;
  • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • gli uffici scolastici regionali e provinciali;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
  • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

I soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i..
I soggetti ospitanti, individuati negli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, non possono effettuare più di un tirocinio con il medesimo soggetto, ferma restando la possibilità di prorogare lo stesso entro i limiti temporali suddetti.
Al fine di circoscrivere l’ambito di operatività dell’istituto e ridurne gli abusi sono state, inoltre, previste le seguenti limitazioni:

  • i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
  • il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla L. n. 68/99 e s.m.;
  • il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei 12 mesi precedenti;
  • il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati, dovranno predisporre, sulla base dei modelli definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, un progetto formativo per ciascuno stagista, contenente i dati identificativi del tirocinante, dell’azienda, del soggetto promotore e del tutor, gli elementi descrittivi del tirocinio (tipologia e durata, settore di attività economica dell’azienda, area professionale di riferimento e indennità spettante al tirocinante), le specifiche del progetto formativo e i diritti/doveri delle parti coinvolte nel progetto formativo stesso.
Qualora il soggetto ospitante sia multilocalizzato, il tirocinio sarà regolato dalla normativa di riferimento della Regione o della Provincia Autonoma in cui avrà luogo l’attività formativa, mentre nel caso in cui il tirocinio si svolga su più Regioni, si applicherà la normativa riferita al territorio in cui lo stesso è stato promosso.
Unitamente all’apertura dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, comprendente anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda/amministrazione pubblica e rientranti nel progetto formativo, il soggetto ospitante dovrà:

  • effettuare le comunicazioni obbligatorie relative al tirocinante stesso;
  • stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo;
  • designare il tutor;
  • assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio;
  • rilasciare, al termine del tirocinio, un’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.

E’ stato, inoltre, previsto che nelle more della definizione dei limiti da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è possibile attivare i tirocini contemporaneamente nel rispetto dei seguenti limiti:
a) soggetti con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
b) soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
c) soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti.
Con riferimento alla figura del tutor, nominato dal soggetto ospitante, responsabile del piano formativo e assistente del tirocinante per tutto il periodo formativo, è stato precisato che lo stesso dovrà, altresì, svolgere le seguenti funzioni:

  • favorire l’inserimento del tirocinante;
  • promuovere l’acquisizione delle competenze secondo quanto previsto nel progetto formativo;
  • aggiornare la documentazione relativa al tirocinio;
  • accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.

E’ stato, altresì, previsto che al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati raggiunti con particolare riferimento alle competenze conseguite e registrare sul libretto formativo del cittadino l’esperienza svolta, solo qualora, però, il tirocinante abbia partecipato almeno al 70% della durata del progetto formativo.
In conformità con quanto previsto dalla L. n. 92/2012, è stato stabilito che l’indennità da corrispondere al tirocinante per l’attività svolta è da ritenersi congrua qualora sia compresa tra i 300,00 e i 700,00 euro mensili e sia corrisposta a partire dal 4° mese di tirocinio, pur restando ferma la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di prevedere la corresponsione dell’indennità sin dall’inizio.
In caso di mancata corresponsione dell’indennità di cui sopra, è prevista l’applicazione di una sanzione, compresa tra i 1000 e i 6000 euro.
Tale indennità non verrà corrisposta solo nel caso di tirocini attivati nei confronti di lavoratori in regime di cassa integrazione ordinaria, di cassa integrazione speciale e di cassa integrazione c.d. “in deroga”.
E’ stato, infine, rammentato che qualora il tirocinio dovesse risultare non conforme alle previsioni introdotte dalla nuova disciplina nonché alle regolamentazioni regionali, il rapporto si riqualificherà come rapporto di natura subordinata con applicazione della relativa sanzione e recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
 

9978-Accordo tirocini 24-01-2013.pdfApri
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