In attuazione dell’art. 7, comma 2, della Legge 180/2011 (Statuto delle Imprese) è stato pubblicato sulla GU n. 29 del 4 febbraio 2013 il DPCM 252/2012 il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione nei siti istituzionali degli “oneri informativi” gravanti sui cittadini e sulle imprese. Il regolamento disciplina anche le modalità dei reclami da parte di cittadini e imprese.
Si ricorda che la legge 180/2011 ha previsto che dal 15 novembre 2011 i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Il regolamento innanzitutto fornisce una definizione di “onere informativo” configurando lo stesso “ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazione e documenti”. Non rientrano in tale definizione né gli obblighi di natura fiscale né gli obblighi che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (es. adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro).
Previste, infine, le modalità di predisposizione di tali elenchi con l’individuazione di uno specifico modello.
In allegato il DPCM n. 252/2012
9998-DPCM n. 252 – 2012.pdfApri