Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 24 gennaio scorso sono state trattate, tra l’altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni:
Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 1, c. 449, della L. 228/2012 prevede che “il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle Regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all’importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all’importo di 20.040 milioni. L’ammontare dell’obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza Stato-Regioni e recepito con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l’obiettivo complessivo in proporzione all’incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011”.
L’art. 16, c. 2, del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 prevede che “gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. L’ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario, dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue”.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno presentato un documento (Allegato all’Atto A) contenente una tabella nella quale sono determinate:
– la ripartizione dell’obiettivo del Patto di stabilità tra le Regioni a Statuto ordinario per l’esercizio 2013, espresso in termini di competenza euro compatibile;
– l’ammontare del concorso finanziario per ciascuna Regione per l’anno 2013 così come previsto dal suddetto articolo 16, comma 2, per un ammontare pari ad euro 1.000.000.000.
Il Governo ha preso atto della proposta formulata dalle Regioni.
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Argomento:
Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l’anno 2013 di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (Rinvio)
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto concernente l’adozione di uno schema-tipo per la redazione della relazione di fine legislatura regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (Rinvio)
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 20 della L. 67/1988 autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di investimenti in sanità e l’art. 4, c.15, della L. 412/1991 prevede che possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati, gli Istituti ZooprofilatticiSperimentali e l’Istituto Superiore di Sanità su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.
La delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008 provvede a ripartire tra le Regioni, per la prosecuzione del Programma straordinario di interventi in sanità una somma pari a € 2.950.000.000,00, mentre accantona, come riserva, la somma di € 50.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 per interventi urgenti individuati dal Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Nel corso della seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’Intesa in oggetto.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 27, del DL 83/2012 convertito dalla L. 134/2012 contiene le disposizioni per il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa prevedendo, tra l’altro, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, impartendo le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e prevedendo le priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
Nel corso della seduta le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto.
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Argomento:
Approfondimenti:
La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.
L’art. 1, commi 1 e 3, della L. 96/2010 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009), prevede che il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla suddetta direttiva comunitaria, entro il termine previsto dalla stessa direttiva 2009/29/CE, fatta salva l’eventuale proroga di 90 giorni ivi prevista.
Nel corso della seduta i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole, con proposte emendative di carattere redazionale contenute in un documento consegnato (allegato all’Atto n.1).
Conferenza Unificata:
Argomento:
Intesa sul decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la definizione delle priorità strategiche, delle modalità e dei termini per la predisposizione e per l’approvazione di piani regionali di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. (Rinvio)
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Argomento:
Parere sul decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (Rinvio)
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 14, c. 5, del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nell’ambito dei loro ordinamenti, conformano le attività di loro competenza di controllo sulle imprese ai principi di cui al comma 4 della citata normativa e per tale fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza Unificata.
Nel corso della seduta, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul testo diramato il 18 gennaio 2013.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: (Rinvio)
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 13, comma 2, del Dlgs 322/1989 (“Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”) dispone che l’ISTAT predisponga il Programma Statistico Nazionale che, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione CIPE.
Nel corso della seduta, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole con le osservazioni contenute in un documento congiunto (Allegato all’Atto A) che è stato consegnato.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (Mancata intesa)
Approfondimenti:
L’art. 5, c 1, del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Tale disposizione stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs 196/2003, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 5 nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi contemplato, sia emanato d’intesa con la Conferenza unificata.
Nel corso della seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso la mancata intesa a seguito dell’avviso contrario della Regione Lombardia e hanno consegnano in seduta due documenti (Allegati all’Atto A e B) concernenti, rispettivamente, le proposte emendative avanzate dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema in oggetto.
Il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel far presente di ritenere non accoglibili le predette richieste emendative formulate dalla Regione Lombardia, ha rappresentato la necessità di registrare la mancata intesa.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. (Rinvio)
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 146, c. 9, del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede l’emanazione del regolamento, su proposta del Ministro per i Beni e le attività culturali d’intesa con la Conferenza Unificata, che stabilisce procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.
L’articolo 44 del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) prevede, inoltre, che con regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni modificative al regolamento di cui al sopracitato art. 146 del Codice dei Beni culturali.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 5, c. 2 del DL 343/2001 convertito dalla L. 401/2001 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell’Interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli enti locali.
Nel corso della seduta le Regioni e l’UPI hanno espresso l’intesa sull’ultimo testo trasmesso e l’ANCI ha espresso l’intesa con alcune raccomandazioni contenute in un documento consegnato (allegato all’Atto).
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art.11 del DL 39/2009, convertito dalla L. 77/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Fondo per la prevenzione del rischio sismico.
Nel corso della seduta le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto di approvazione del Manuale per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali, Chiese “Modello A-DC”. (Rinvio)