Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 7, del d.lgs. n. 119/2011, inerente la disciplina del congedo per cure riconosciuto ai lavoratori mutilati ed invalidi civili.
Il Ministero del lavoro, con interpello n. 10/2013, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, inerente la disciplina del congedo per cure riconosciuto ai lavoratori mutilati ed invalidi civili e sulla corresponsione della relativa indennità.
Ai sensi del citato articolo, i lavoratori mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
Durante il congedo, che non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato, accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante, il dipendente ha diritto ad un’indennità calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Tale ultima disposizione – precisa il dicastero – afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, che deve essere comunque sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Inps.
Tra l’altro, a sostegno dell’interpretazione esposta, secondo la delega di cui all’art. 23 della legge n. 183/2010, l’adozione del decreto legislativo in esame doveva attuarsi senza ulteriori oneri per il bilancio pubblico.
Ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante, il Ministero ritiene, inoltre, possibile considerare la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo.
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