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Indennità per le collaborazioni coordinate e continuative: l'Inps con la nota 38/2013 ricorda i requisiti per l'accesso al trattamento

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto

25 Marzo 2013
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L’Inps, con la circolare n. 38/13, di cui si allega copia, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito all’indennità prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, co. 1, del D.Lgs. n. 276/03, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, di cui all’art. 2, commi da 51 a 56, della L. n. 92/12.
Fermo restando che sono esclusi da tale indennità tutti i lavoratori che abbiano svolto un mero rapporto di collaborazione coordinata continuativa ex art. 61, co. 2 del D.Lgs. n. 276/03, nonché i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 1, co. 212 della L. n. 662/96, per accedere al trattamento di sostegno al reddito in parola i collaboratori a progetto dovranno dimostrare, in via congiunta, il possesso dei seguenti requisiti :
• nel corso dell’anno precedente aver operato in monocommittenza (anche mediante più rapporti di collaborazione con lo stesso datore di lavoro/committente);
• un reddito (prodotto dall’attività di collaborazione), riferito all’anno precedente, non superiore a 20 mila euro annualmente rivalutati;
• l’accredito di almeno una mensilità di contribuzione alla gestione separata Inps nell’anno di riferimento;
• un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente, comprovato dalla presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità;
• l’accredito di almeno quattro mensilità, ridotte a tre nel periodo 2013, 2014 e 2015, alla gestione separata Inps nell’anno precedente.
Per “anno di riferimento” l’Inps intende quello in cui al collaboratore risulti accreditata una mensilità contributiva e di presentazione della domanda per la richiesta della prestazione in parola, mentre per “anno precedente” si intende esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente a quello di riferimento.
Solo ed unicamente per le domande presentate nell’anno 2013, il richiedente l’indennità potrà dichiarare l’assenza di contratto di lavoro e non lo stato di disoccupazione (mancando tale previsione nella disciplina previgente) da almeno due mesi nell’anno 2012.
La domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, può essere fatta in costanza di rapporto di lavoro; i due mesi di disoccupazione o di assenza di lavoro, infatti, sono da riferirsi all’anno precedente.
In attesa che il nuovo modello di domanda sia disponibile sul portale informatico dell’Istituto, potrà ancora essere utilizzato il modello SR92 per la richiesta dell’indennità per gli eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012.
L’importo della prestazione è pari al 5% (7% per il periodo 2013, 2014 e 2015) del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, co. 3, L. n. 233/90, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità contributive accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
La liquidazione avverrà in un’unica soluzione se l’importo complessivo non supera i mille euro, in rate mensili pari o inferiori a mille euro in caso di importo superiore.

 

10657-Circolare Inps n. 38-2013.pdfApri
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