Individuati dal Ministero del lavoro, con il decreto del 20 marzo 2013, i cd. lavoratori svantaggiati
Adottato, dal Ministero del Lavoro, il 20 marzo u.s., l’allegato decreto ministeriale con il quale sono stati individuati i c.d. lavoratori svantaggiati, in conformità con quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto n. 18 dell’art. 2 del Regolamento comunitario CE n. 800/20081 .
Per tali tipologie di lavoratori è prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 5-ter, del DLgs. n. 276/2003, lett. c), la possibilità di derogare al cd. “causalone”, ossia alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo previste per la sottoscrizione di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Sono stati, pertanto, definiti svantaggiati i seguenti lavoratori:
a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, ossia coloro che, negli ultimi sei mesi, non abbiano svolto alcuna attività lavorativa di carattere subordinato della durata di almeno sei mesi, o coloro che, negli ultimi sei mesi, abbiano svolto un’attività autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3)”, ossia coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, riconducibile al terzo livello della classificazione internazionale dei livelli di istruzione;
c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 %, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani”, ossia coloro che lavorano in un settore economico nel quale risulti che il suddetto tasso di disparità sia pari almeno al 25%.
—————–
1 «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.