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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto sulla segnaletica stradale, che regolamenta le attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare, fissando i requisiti minimi di sicurezza e le modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare

27 Marzo 2013
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 un comunicato riguardante l’emanazione di un decreto interministeriale, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L’ applicazione di tali criteri non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Il decreto, previsto dall’art.161 comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008, entra in vigore il 20 aprile 2013. Il regolamento prevede sette articoli e due allegati.
L’allegato I al decreto contiene i criteri minimi di sicurezza. Dell’applicazione di tali criteri i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.
Durata, contenuti e modalità della formazione relativa alle procedure di apposizione della segnaletica, che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie devono assicurare a ciascun lavoratore, sono contenuti nell’allegato II. La formazione specifica descritta non sostituisce quella obbligatoria realizzata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.
Relativamente ai DPI, l’art. 4 prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. E’ specificato inoltre che non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1. I datori di lavoro devono adeguarsi a tali previsioni entro e non oltre il 20 aprile 2014.
 
ALLEGATO I
L’allegato I specifica i criteri generali di sicurezza da adottare in merito a:
·         dotazioni squadre di intervento;
·         limitazioni operative in particolari condizioni ambientali;
·         gestione operativa degli interventi;
·         presegnalazione di inizio intervento;
·         sbandieramento;
·         regolamentazione del traffico con movieri.
Vengono disciplinati i casi di spostamento a piedi in presenza di autoveicolo, in galleria e lungo i viadotti e attraversamento a piedi delle carreggiate in caso di operatori in transito pedonale.
Riguardo ai veicoli operativi, la regolamentazione riguarda le modalità di sosta o fermata del veicolo, di discesa dal veicolo, marcia e manovre, con riferimento particolare ai casi in galleria e alla presenza di corsia di emergenza o banchina.
Sono definite inoltre le modalità di entrata ed uscita dal cantiere, considerando strade con una o più corsie per senso di marcia.
L’allegato riporta anche i criteri di segnalazione e delimitazione di cantieri fissi e cantieri mobili (come definiti dal decreto ministeriale 10 Luglio 2002).
 
ALLEGATO II
L’allegato II definisce le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.
I destinatari dei corsi di formazione sono:
·         preposti;
·         lavoratori adibiti all’installazione e rimozione di segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico.
 
Nello specifico vengono individuati i soggetti formatori del corso di formazione e aggiornamento:
·         Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (anche tramite proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione ad es. ASL) e della formazione professionale;
·         Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
·         INAIL;
·         associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
·         organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
·         scuole edili;
·         Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
·         Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza, Polizia stradale, vigili del fuoco);
·        Enti proprietari e società concessionarie di strade e autostrade;
·        Soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.
 
I requisiti, previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia autonoma, devono essere verificati nel caso in cui i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura.
Le docenze sono effettuate, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, o da personale con esperienza almeno triennale e documentata, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per la parte pratica, la formazione è affidata a personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale e documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Il percorso formativo è articolato come segue:
·         per gli operatori: 3 moduli con durata complessiva di 8 ore, più una prova finale;
·         per i preposti: 3 moduli con durata complessiva di 12 ore più una prova finale.
 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia (dopo i primi due moduli teorici, con almeno il 70% delle risposte esatte) e finale (prova pratica consistente in una simulazione in area dedicata), unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito ogni quattro anni, per mezzo di un corso teorico-pratico di minimo 3 ore.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (20 aprile 2013), operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, fermo restando il corso di aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla stessa data di entrata in vigore.
 

10686-130304_Decreto.pdfApri
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