• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Articolo 4, DL n. 62/2026 – Incentivo alla stabilizzazione – Messaggio INPS n. 2518/2026
            31 Luglio 2026
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 27 luglio 2026 al 31 luglio 2026
            31 Luglio 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Si alla detrazione del 36% per le spese sostenute per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici

Archivio, Fiscalità e incentivi

Detrazione del 36%-Applicabilità alle spese sostenute per la realizzazione di impianti fotovoltaici

4 Aprile 2013
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione, su abitazioni, di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica, beneficiano della detrazione IRPEF del 36%.
Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, in risposta ad una consulenza giuridica relativa all’applicabilità della detrazione IRPEF del “36%”, anche nella versione “potenziata” al 50%[1], alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica[2].
Come noto, l’art. 16-bis, co. 1, lett. h), del TUIR – D.P.R. 917/1986, prevede, in via permanente, la detrazione IRPEF del 36%, anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
 A tal riguardo, l’Agenzia ha chiarito che:
  • la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rientra tra gli interventi agevolabili, previsti dall’ art. 16, co.1, lett. h) del TUIR, in quanto la disposizione non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi. Di conseguenza, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, basata sull’impiego delle fonti rinnovabili, determina una riduzione dei consumi beneficiando, così, della detrazione IRPEF del 36%;
  • con riferimento alla documentazione necessaria per ottenere la detrazione, deve essere conservata la documentazione che prova l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto fotovoltaico[3], mentre non vi è l’obbligo di acquisire una specifica attestazione circa l’entità del risparmio energetico prodotto dal nuovo impianto;
  • per fruire della detrazione IRPEF del 36%[4], l’impianto fotovoltaico deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione, per far fronte ai bisogni energetici dell’immobile (cioè per usi domestici, di illuminazione, ecc..).
Diversamente, la R.M. 22/E/2013 precisa che la detrazione è esclusa[5] quando:
–        l’eventuale cessione dell’energia prodotta in eccesso (rispetto al fabbisogno energetico richiesto dall’abitazione) configura l’esercizio   di un’attività commerciale (ad esempio nel caso in cui l’impianto abbia una potenza superiore a 20 kw);
–        l’impianto non è posto a servizio dell’abitazione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che la medesima detrazione è cumulabile con altri regimi agevolativi, quali lo scambio sul posto (ovvero la possibilità di mettere in rete l’energia elettrica prodotta in eccesso per poi prelevarla successivamente per l’autoconsumo) e il ritiro dedicato (vendita dell’energia elettrica prodotta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE), tenuto conto che la disciplina specifica per entrambi i benefici nulla dispone al riguardo.
Diversamente, la R.M. 22/E/2013 esclude la cumulabilità fra il c.d. “36%” e la “tariffa incentivante” (c.d. conto energia), riconosciuta in tema di utilizzo degli impianti fotovoltaici (art. 12, co. 2, D.M. 5 luglio 2012).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Si ricorda che, con riferimento alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, l’art. 11 del D.L. 83/2012 (cd. “decreto Sviluppo”), convertito nella legge 134/2012, ha innalzato dal 36% al 50% la percentuale di spese detraibili sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, e a 96.000 euro (da 48.000) il limite massimo agevolabile per tali interventi.
[2] Viene così confermato quanto già precisato a suo tempo dalla C.M. 57/E/1998 che, riconoscendo l’applicabilità del c.d. “36%” per gli interventi volti al risparmio energetico, richiamava il D.M. 15 febbraio 1992 che, tra questi, includeva anche “l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.
[3] I soggetti che vogliono avvalersi della detrazione del 36% devono conservare, altresì, le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia ovvero, nel caso in cui non sia previsto alcun titolo abilitativo, devono avere un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. de 28 dicembre 2000, n. 45). 
[4] In tal caso, l’agevolazione è riconosciuta anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (cfr. C.M. 57/E/1998).
[5] Cfr. R.M. 84/E/2012 e 13/E/2009, C.M. 46/E/2007.

10783-Risoluzione n. 22-E del 2 aprile 2013.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro