Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione, su abitazioni, di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica, beneficiano della detrazione IRPEF del 36%.
Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, in risposta ad una consulenza giuridica relativa all’applicabilità della detrazione IRPEF del “36%”, anche nella versione “potenziata” al 50%[1], alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica[2].
Come noto, l’art. 16-bis, co. 1, lett. h), del TUIR – D.P.R. 917/1986, prevede, in via permanente, la detrazione IRPEF del 36%, anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
A tal riguardo, l’Agenzia ha chiarito che:
- la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rientra tra gli interventi agevolabili, previsti dall’ art. 16, co.1, lett. h) del TUIR, in quanto la disposizione non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi. Di conseguenza, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, basata sull’impiego delle fonti rinnovabili, determina una riduzione dei consumi beneficiando, così, della detrazione IRPEF del 36%;
- con riferimento alla documentazione necessaria per ottenere la detrazione, deve essere conservata la documentazione che prova l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto fotovoltaico[3], mentre non vi è l’obbligo di acquisire una specifica attestazione circa l’entità del risparmio energetico prodotto dal nuovo impianto;
- per fruire della detrazione IRPEF del 36%[4], l’impianto fotovoltaico deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione, per far fronte ai bisogni energetici dell’immobile (cioè per usi domestici, di illuminazione, ecc..).
Diversamente, la R.M. 22/E/2013 precisa che la detrazione è esclusa[5] quando:
– l’eventuale cessione dell’energia prodotta in eccesso (rispetto al fabbisogno energetico richiesto dall’abitazione) configura l’esercizio di un’attività commerciale (ad esempio nel caso in cui l’impianto abbia una potenza superiore a 20 kw);
– l’impianto non è posto a servizio dell’abitazione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che la medesima detrazione è cumulabile con altri regimi agevolativi, quali lo scambio sul posto (ovvero la possibilità di mettere in rete l’energia elettrica prodotta in eccesso per poi prelevarla successivamente per l’autoconsumo) e il ritiro dedicato (vendita dell’energia elettrica prodotta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE), tenuto conto che la disciplina specifica per entrambi i benefici nulla dispone al riguardo.
Diversamente, la R.M. 22/E/2013 esclude la cumulabilità fra il c.d. “36%” e la “tariffa incentivante” (c.d. conto energia), riconosciuta in tema di utilizzo degli impianti fotovoltaici (art. 12, co. 2, D.M. 5 luglio 2012).
[1] Si ricorda che, con riferimento alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, l’art. 11 del D.L. 83/2012 (cd. “decreto Sviluppo”), convertito nella legge 134/2012, ha innalzato dal 36% al 50% la percentuale di spese detraibili sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, e a 96.000 euro (da 48.000) il limite massimo agevolabile per tali interventi.
[2] Viene così confermato quanto già precisato a suo tempo dalla C.M. 57/E/1998 che, riconoscendo l’applicabilità del c.d. “36%” per gli interventi volti al risparmio energetico, richiamava il D.M. 15 febbraio 1992 che, tra questi, includeva anche “l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.
[3] I soggetti che vogliono avvalersi della detrazione del 36% devono conservare, altresì, le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia ovvero, nel caso in cui non sia previsto alcun titolo abilitativo, devono avere un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. de 28 dicembre 2000, n. 45).
[4] In tal caso, l’agevolazione è riconosciuta anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (cfr. C.M. 57/E/1998).
[5] Cfr. R.M. 84/E/2012 e 13/E/2009, C.M. 46/E/2007.
10783-Risoluzione n. 22-E del 2 aprile 2013.pdfApri