Detassata la cessione dei crediti “commerciali” vantati con la P.A., estesa la possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti fiscali e, dal 2014, aumentato a 700.000 euro il limite relativo alla compensazione tra debiti e crediti fiscali.
Queste le principali misure fiscali previste dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 dell’8 aprile 2013 ed in vigore dal 9 aprile 2013.
Il Provvedimento è ora all’esame del Parlamento per la relativa conversione in legge (n.676 A/C).
Detassazione della cessione dei crediti vantati verso la P.A.
L’art.8, co.1, del D.L. 35/2013 prevede che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA.
L’esenzione riguarda le imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 168 euro) e di bollo (pari a 14,62 euro) relative a tali operazioni.
In pratica, tale agevolazione produrrebbe un risparmio d’imposta, a favore delle imprese creditrici, pari in media a 182,62 euro per ogni singola cessione del credito
[1].
Compensazione dei crediti commerciali con debiti fiscali
L’art.9, co.1, del D.L. 35/2013 interviene sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione con i debiti fiscali.
In particolare, la facoltà, operante dal 1° gennaio 2011, di compensare crediti commerciali certificati verso la P.A. con debiti fiscali iscritti a ruolo
[2] è stata estesa ai debiti fiscali conseguenti all’utilizzo delle forme di deflazione del contenzioso.
Viene, infatti, stabilita la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, relativi a contratti per somministrazioni, forniture e appalti, con i debiti derivanti dall’utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali (accertamento con adesione, definizione agevolata, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione)
[3].
Il creditore deve acquisire la certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dall’ente debitore, ai sensi dell’art.9, co.3-
bis, ovvero 3-
ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009
[4].
Inoltre, vengono introdotte disposizioni specifiche nell’ipotesi in cui la P.A. non versi l’importo certificato del credito, entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione medesima, in un apposito fondo di bilancio.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo del debito nei confronti dell’ente pubblico (mediante riduzione delle somme dovute alla P.A. a qualsiasi titolo, in misura corrispondente all’importo del credito certificato).
Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni.
Aumento del limite annuale per l’utilizzo dei crediti in compensazione
A decorrere dal 2014, viene aumentato da 516.456,90 euro a 700.000 euro il limite di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi (art.9, co.2, del D.L. 35/2013).
La norma costituisce attuazione dell’art.10, co.1, lett.b, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009, il quale aveva previsto che, dal 1° gennaio 2010, il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dai contribuenti potesse essere elevato sino a 700.000 euro
[5].
Al riguardo, si ricorda che il predetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, che utilizzano il meccanismo dell’inversione contabile (“
reverse charge”), nell’ipotesi in cui il volume d’affari nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto
[6].
Incremento delle erogazioni per i rimborsi d’imposta
L’art.5, co.7, del D.L. 35/2013, prevede che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, con l’obiettivo di aumentare le erogazioni fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro per l’anno 2013 e 4 miliardi per l’anno 2014.
Novità in materia di TARES
L’art.10 del D.L. 35/2013 interviene, altresì, sul nuovo tributo comunale rifiuti e servizi (TARES – introdotto dall’art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011), operante già dal 1° gennaio 2013.
Come noto, la nuova imposta si applica in base a 2 componenti:
a. una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell’immobile (cd. “TARES rifiuti”);
b. una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza– cd. “TARES servizi”).
Al riguardo, il D.L. 35/2013 prevede, per il solo 2013:
– il
riconoscimento ai
Comuni della
possibilità di
stabilire la
scadenza ed il
numero delle rate di versamento della TARES
[7].
La disposizione consente ai Comuni, di fatto, di anticipare il versamento della 1a rata del tributo rispetto alla scadenza di luglio, stabilita, per il 2013 dall’art.1-bis, co.1 del D.L. 1/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2013.
Resta ferma, invece la facoltà dei Comuni di posticipare il versamento della 1a rata anche oltre il mese di luglio, come già stabilito dal D.L. 201/2011;
– il rinvio all’ultima rata della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già prevista dal D.L. 201/2011, da versare unitamente al tributo mediante Modello F24, ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Ciò comporta che le prime rate seguono anche negli importi le regole della vecchia TARSU rimandando all’ultima rata dovuta l’applicazione “effettiva” della TARES;
– la riserva a favore dello Stato del gettito derivante dalla citata maggiorazione di 0,30 euro;
– il divieto per i Comuni di aumentare la predetta maggiorazione fino a 0,40 euro;
– la possibilità per i Comuni di utilizzare, per il versamento delle rate intermedie della TARES, i bollettini di c/c precompilati già in uso per le previgenti TARSU/TIA.
I pagamenti delle rate intermedie verranno scomputati ai fini della determinazione dell’importo dell’ultima rata della TARES;
– l’obbligo di versamento dell’ultima rata della TARES mediante Modello F24, ovvero apposito bollettino di c/c postale (in corso di approvazione).
Inoltre, viene estesa l’esenzione dal tributo alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, anche a destinazione non abitativa, come già in precedenza stabilito ai fini della TARSU (nell’originaria disciplina TARES, invece, l’esenzione era limitata alle sole aree pertinenziali alle abitazioni ed alle aree comuni condominiali).
Novità in materia di IMU
Con riferimento alla disciplina dell’IMU, l’art.10, co.4 del D.L. 35/2013 prevede, in estrema sintesi, che:
– il
termine di
presentazione della
dichiarazione IMU, quando dovuta, viene
spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso (o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta), al
30 giugno dell’
anno successivo[8];
– dal 2013, la
delibera che
fissa le
aliquote e le
detrazioni, nonché il
regolamento IMU, devono essere
pubblicate sull’apposito sito informatico (www.finanze.it)
[9],
entro il 16 maggio di ciascun anno d’imposta
[10].
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
In caso di mancata pubblicazione della delibera, per l’anno in corso, entro il 16 maggio, il versamento della prima rata IMU, va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata deve essere versata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della delibera pubblicata alladatadel 16 novembre.
In caso di mancata pubblicazione della delibera entro quest’ultimo termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento ovvero, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
[1] Cfr. Relazione d’accompagnamento al DdL n.676 A/C di conversione in legge del D.L. 35/2013.
[2] Ai sensi dell’art.28-
quater del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.31, comma1-
bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[3] Viene introdotto il nuovo art.28-
quinquies al D.P.R. 602/1973.
[4]In estrema sintesi, la P.A. debitrice certifica, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza a cura del creditore, se il credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirgli la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore.
[5]Il D.L. 78/2009 ha modificato l’art.34, co.1, della legge 388/2000.
[6]Ai sensi dell’art.35, co. 6
-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.
[7] La rideterminazione delle scadenze deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data del versamento.
[8] L’art.10, co.4, lett.
a, del D.L. 35/2013, in corso di conversione in legge, modifica l’art.13, co.12-
ter, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. Al riguardo, si ricorda che il Modello IMU deve essere presentato nelle seguenti ipotesi (
cfr. ANCE “IMU – Modello di dichiarazione ed altre novità” – ID n.9254 del 17 dicembre 2012):
– esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d’imposta;
– mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta.
[9] Le delibere ed il regolamento devono essere preventivamente inseriti nel Portale per il federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet (
cfr. l’art.1, co.3, del D.Lgs. 360/1998 ed il D.M. 31 maggio 2002).
[10]Ai sensi dell’art
.10, co.4, lett.
b, del D.L. 35/2013, in corso di conversione in legge.
11068-Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35.pdfApri