E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione speciale della Camera dei Deputati incaricata di esaminare i provvedimenti urgenti presentati dal Governo, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 35/2013 recante “”Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
“” (DDL 676/C – Relatori l’On. Giovanni Legnini del Gruppo parlamentare PD e Maurizio Bernardo del Gruppo parlamentare PdL).
Sul provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, che sarà incardinato per l’avvio della discussione in Commissione il 17 aprile p.v., sono state avviate apposite audizioni a cui ha partecipato anche l’ANCE (si veda, al riguardo, la notizia di Interventi ANCE del 12 aprile 2013).
Il decreto legge, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari aggiornati con la Relazione al Parlamento predisposta dal Governo ai sensi dell’art. 10-bis, c. 6, della L. 196/2009 su cui le Aule di Camera e Senato hanno approvato apposite Risoluzioni (si veda precedente del 3 aprile 2013), è volto a sbloccare il pagamento dei debiti pregressi della P.A. verso le imprese, cooperative e professionisti . A tal fine sono previste misure per sbloccare le risorse per i pagamenti per un importo totale di 40 miliardi di euro (20 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014) senza superare il vincolo del 3% imposto dal Patto di stabilità e crescita
Tra le principali misure previste si segnalano:
-Pagamenti dei debiti degli enti locali (art. 1)
Viene prevista l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro per il 2013, dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro tale termine.
Ai fini della distribuzione della suddetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano, entro il 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale, pena l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servi interessati
Con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 15 maggio 2013, sono individuati gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno, per ciascun ente locale, secondo le modalità di riparto definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, in mancanza, su base proporzionale. Nelle more, ciascun ente locale potrà effettuare i pagamenti nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50% degli spazi finanziari che intendono richiedere entro il 30 aprile 2013 (comma 5).
Viene, inoltre, sospeso per l’anno 2013 il cosiddetto Patto nazionale orizzontale di cui all’art. 4-ter del DL 16/2012 convertito dalla L. 44/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento).
Al fine di fornire liquidità agli enti locali, viene disposto che, per l’anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
Viene, altresì, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014, suddiviso in tre sezioni.
Viene, inoltre, stabilito che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nel citato addendum, entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione di liquidità da destinare ai suddetti pagamenti.
-Pagamenti dei debiti delle Regioni e Province autonome (art. 2)
Viene previsto che le Regioni e le Province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, possono motivatamente chiedere, entro il 30 aprile 2013, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti.
L’anticipazione da concedere a ciascuna Regione è stabilita, in via proporzionale, entro il 15 maggio 2013 e può essere concessa solo nel rispetto delle condizioni specificatamente indicate dal provvedimento.
Viene, inoltre, disposta una deroga al patto di stabilità interno per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.000 milioni di euro per l’anno 2014.
-Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale (art. 3)
Viene prevista un’anticipazione di liquidità in favore delle Regioni, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, per un importo complessivamente pari a 14 milioni di euro, di cui 5 milioni per il 2013 e 9 milioni per il 2014.
-Pagamenti dei debiti delle Amministrazioni dello Stato (art. 5)
Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti per le obbligazioni giuridicamente perfezionate dei Ministeri, relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti. A tal fine è previsto il rifinanziamento dell’apposito fondo di cui all’art. 1, c. 50, della L. 266/2005, per l’importo complessivo di 500 milioni di euro per l’anno 2013.
–Ulteriori disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 6)
Viene stabilito che, ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del Dlgs 229/2011 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal decreto legge in esame riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
Viene, inoltre, introdotta la clausola di insequestrabilità ed impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.
Viene, altresì, disposto che, entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni debitrici comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
-Certificazione e cessione dei crediti nei confronti delle P.A. (artt. 7-8)
Al fine della ricognizione e certificazione delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture e appalti, viene previsto, in particolare, l’obbligo delle amministrazioni debitrici di registrarsi, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni, con apposite sanzioni in caso di ritardo o di mancata registrazione. Nello specifico, le amministrazioni debitrici comunicano, utilizzando la piattaforma, a partire dal 1° giugno ed entro il termine del 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, tale comunicazione equivale a certificazione del credito e si intende rilasciata ai sensi del DM 25 giugno 2012.
Entro il medesimo termine del 30 settembre 2013, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, tramite l’ABI, comunicano, inoltre, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ceduti in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati.
La legge di stabilità 2014, previa intesa con le autorità europee e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, potrà autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di stato dei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessione.
Viene prevista, inoltre, la detassazione dei crediti maturati nei confronti delle P.A. e la semplificazione delle procedure di autenticazione degli atti di cessione.
-Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari (art. 9)
Viene introdotto l’articolo 28-quinquies al DPR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in cui si prevede che i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni degli enti locali e degli enti del SSN, per somministrazione forniture o appalti, possono essere compensati ai sensi dell’art.17, del D.Lgs 241/97, con le somme dovute a seguito di accertamento, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per una delle forme di chiusura anticipata del contenzioso tributario (definizione, acquiescenza, definizione agevolata, conciliazione giudiziale, mediazione). A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’art.9, comma 3-bis o 3-ter, del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009. La compensazione è trasmessa dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni con modalità atte a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.
Dal 2014 viene, altresì, innalzato a 700.000 euro il limite annuale di 516.000 euro per la fruizione dei crediti d’imposta previsto dall’art.34, comma 1, della L.388/2000 (Legge finanziaria 2001).
– equilibrio finanziario degli enti territoriali (artt. 10-11)
Vengono previste, tra l’altro, disposizioni in materia di TARES che operano limitatamente all’anno 2013, in deroga alle previsioni dell’art.14 del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011. In particolare: la scadenza e il numero di rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata e pubblicata almeno trenta giorni prima della data di versamento; la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato e viene versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo; i comuni non possano aumentare la maggiorazione stessa. Vengono, altresì, escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art.117 c.c., non detenute o occupate in via esclusiva (a modifica dell’art.14, comma 4, del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011).
In materia di IMU viene previsto che la dichiarazione debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. A partire dal 2013, inoltre, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonchè i regolamenti dell’IMU dovranno essere inviati esclusivamente in via telematica. L’efficacia delle delibere e regolamenti decorre dalla data di pubblicazione sul sito del MEF. Il versamento dell’IMU è previsto in due rate, la prima da eseguirsi sulla base degli atti pubblicati nel sito entro il 16 maggio di ciascun anno di imposta; la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione da parte del Comune vengono dettate modalità per consentire comunque il pagamento delle rate.
Vengono dettate, altresì, norme riguardanti l’equilibrio finanziario delle Regioni Sicilia e Piemonte. Nello specifico, per consentire il risanamento dei debiti accumulatisi nel passato viene attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all’interno dello stesso. A copertura degli oneri derivanti dalla norma si provvederà, tra l’altro, tramite la riduzione delle risorse spettanti alla regione siciliana per gli anni dal 2013 al 2015 per l’edilizia agevolata di cui all’art.62, comma 2, del DLgs 1998/112.
Riguardo al Piemonte, viene previsto che la Regione predisponga un piano di rientro, da sottoporre, al Ministero dell’Economia entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dai debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale. Per il finanziamento del piano la Regione potrà utilizzare, per il 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera CIPE dell’11 gennaio 2011.
-Copertura finanziaria (art. 12)
Per l’attuazione degli interventi disposti dal decreto legge è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Nelle more dell’emissione dei titoli suddetti il Ministero dell’Economia è autorizzato, altresì, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, e disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Vengono, quindi, dettate apposite misure di copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, a cui si provvede, in particolare – quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dal 2015 – tramite riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, nell’ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’Allegato 1 al decreto legge.