Forniti dall'Inps e dall'Inail aggiornamenti di versamento dei contributi previdenziali e assitenziali dei premi ed accessori
L’Inps e l’Inail, rispettivamente con le allegate Circolari n. 74 e 23 del 7 e 8 maggio 2013, hanno fornito aggiornamenti in merito alla misura dell’interesse di dilazione e di differimento delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi ed accessori e per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, alla luce della rideterminazione, operata dalla BCE, del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, a decorrere dall’8 maggio 2013, è fissato nella misura dello 0,50%.
Tale modifica, ha ricordato l’Inps con la Circolare n. 74/13, produce gli effetti di seguito riportati, anche sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché alle sanzioni civili.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 6,50%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dall’8 maggio 2013.
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 6,50% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2013.
Sanzioni civili
La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dall’8 maggio 2013, è la seguente:
– per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 6% annuo, ai sensi della L. n. 388/00, art. 116, comma 8 lett. a) e b), secondo periodo;
– per il mancato pagamento dei contributi denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso d’interesse è pari al 30% annuo;
– per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge n. 388/00, la sanzione civile è pari al 6 % annuo.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali è stato previsto che:
– le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurozona che, in caso di evasione, sarà aumentato di 2 punti;
– l’importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che è quello degli interessi legali pari al 2,50%.
Analogamente anche l’Inail, con la Circolare n. 23/2013, ha reso noto che, a seguito del provvedimento della BCE del 2 maggio 2013, l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori è determinato in misura pari al 6,50%, mentre per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è pari al 6,00%.
In particolare, tali nuove misure dovranno essere applicate alle istanze presentate a partire dall’8 maggio 2013 o in data anteriore all’8 maggio 2013 a condizione che la sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, ovvero che l’abbia fatto in data 8 maggio 2013 o successiva.
Si segnala, infine, che il documento riporta un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo.
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