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Il Ministero del lavoro fornisce, con la circolare n. 18 del 23 maggio, ulteriori chiarimenti applicativi sul regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Nuovi chiarimenti sul decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavori

27 Maggio 2013
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Il ministero del lavoro, con la circolare n. 18 del 23 maggio, ha fornito chiarimenti applicativi in merito ad alcuni aspetti del D.M. 11 aprile 2011, sentita la Commissione di cui all’allegato III del decreto medesimo.
 
1.     CONTENUTI MINIMI DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE (Allegato II Punto 2 lettera c))
Sono sottoposti ad indagine supplementare gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che sono stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. L’indagine è volta ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dovuti all’utilizzo, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Le ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.
Le modalità di ispezione devono includere l’esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà essere inoltre effettuata un’indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo ed il regime di carico cui è stata mediamente sottoposta l’attrezzatura. Per la ricostruzione della vita pregressa dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni.
Il ministero analizza nel dettaglio le modalità di ispezione summenzionate:
a)     Esame visivo: dovrà essere effettuato su ogni parte dell’apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (si può ricorrere a misurazioni, allo smontaggio della macchina o parte di essa);
b)    Prove non distruttive: a seguito dell’esame visivo può essere necessario effettuare controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l’eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
c)     Analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati componenti strutturali quali ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.;
d)    Prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
e)     Prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio di sollevamento senza l’utilizzo dei carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l’utilizzo del carico nominale;
f)     Esito dell’ispezione: verranno registrati difetti ed anomalie, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del riutilizzo; dall’analisi della vita pregressa e dal calcolo e dei cicli effettuati verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.
 
2.     VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, n. 624
Le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D. Lgs. n. 624/96 – “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” non rientrano nell’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/08. Si applicano, in questi casi, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 624/96 stesso.
 
3.     CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
Per quanto riguarda i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili
–         per il sollevamento di carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru, e Jib, con e senza argano)
–         per sollevamento persone con cestello/piattaforma
il numero di matricola viene assegnato alla macchina base.
Qualora tali attrezzature rientravano già nel regime delle verifiche perché attrezzati con accessori o attrezzature per il sollevamento cose (immatricolati come autogru) o persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle tariffe specifiche previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare la messa in servizio all’INAIL riportando nel modulo i diversi numeri assegnati all’attrezzatura. In tal modo le matricole verranno riassorbite in un’unica matricola associata al carrello semovente, che diverrà l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
Nel caso in cui tali attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL, ASL/ARPA) rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica all’INAIL.
 
4.     PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE (PLAC)
A seguito di comunicazione di messa in servizio verrà assegnata alla PLAC una sola matricola a prescindere dalle configurazioni previste nel manuale d’uso.
Le verifiche saranno effettuate sulla configurazione in essere al momento della verifica.
 
5.     SCALE PER TRASLOCHI
Le scale per traslochi, destinati al trasporto in quota di soli materiali, e non di persone, non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11.
 
6.     PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI VERIFICATORI E DEI RESPONSABILI TECNICI E RELATIVI SOSTITUTI
Il ministero ravvisa l’opportunità che i Soggetti abilitati pubblichino sul proprio sito internet l’organigramma generale (matrice delle competenze) ed i relativi aggiornamenti a seguito di variazioni autorizzate dal ministero stesso.
Il ministero sottolinea l’opportunità che il tecnico verificatore del Soggetto abilitato, all’atto dell’accesso presso il datore di lavoro, esibisca copia della lettera di incarico ed evidenza documentale della sua appartenenza all’elenco dei verificatori del Soggetto abilitato. La lettera di incarico può essere rilasciata dal soggetto titolare della funzione nei casi di cui all’articolo 2 comma 2 del D.M. 11 aprile 2011 o dal datore di lavoro nei casi di cui al comma 8.

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