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Le persone e le imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione su refrigeratori, condizionatori d'aria, pompe di calore e sistemi antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra, devono essere iscritte a un Registro e dotarsi di specifiche certificazioni o attestazioni

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Obbligo di certificazione per le imprese addette al recupero dei gas fluorurati a effetto serra

8 Maggio 2013
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I proprietari di apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono tenuti, ai sensi del Regolamento europeo n. 842/2006, a prevenire e riparare eventuali perdite di gas, nonché a provvedere al corretto recupero degli stessi gas, avvalendosi in queste operazioni di personale e imprese certificati. Tali apparecchiature e impianti sono elencati agli articoli 3 e 4 del Regolamento e comprendono applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta tensione, apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati.

Il D.P.R. n. 43/2012, recante attuazione del suddetto Regolamento, ha stabilito, all’art. 8, l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate e, all’art. 9, l’obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese che svolgono attività, tra le altre, di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. Negli stessi articoli sono dettagliate le casistiche degli obblighi per i diversi soggetti a seconda delle attività svolte.

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per poter ottenere i certificati e gli attestati che vengono rilasciati, da un organismo di certificazione o di attestazione accreditato da ACCREDIA, a seguito del superamento di un esame o di un corso di formazione tenuto dagli stessi organismi, oppure, per le imprese, in caso di soddisfacimento di determinati requisiti quali l’impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e la disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione.

I requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi o che devono essere contemplate dai corsi di formazione sono riportati nei Regolamenti europei n. 303, 304, 305, 306, 307 del 2008, disponibili in allegato alla presente nota.

Termine per l’iscrizione al Registro, da effettuarsi esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio disponibile tramite il portale http://www.fgas.it/, è stato stabilito all’11 giugno 2013, in conseguenza di una proroga di 60 giorni del termine precedentemente fissato dal decreto direttoriale n. 8498 del 31 gennaio 2013.

Le informazioni da trasmettere ai fini dell’iscrizione sono contenute nei modelli riportati nella pagina del sito del Ministero dell’Ambiente.

Attraverso il Registro, sarà possibile consultare l’elenco degli organismi di certificazione e di attestazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati, nonché consultare l’elenco delle persone e delle imprese alle quali i proprietari di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra possono rivolgersi.

Il D.P.R. n. 43/2012, all’art. 15, ha altresì stabilito l’obbligo, per i proprietari delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, di tenere il relativo Registro dell’apparecchiatura o del sistema.

In tali Registri sono riportati, tra le altre cose, la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Modelli per i Registri sono reperibili alla stessa pagina web del Ministero.

A chi non adempie agli obblighi previsti dal Regolamento n. 842/2006 si applica la disciplina sanzionatoria stabilita dal D. Lgs. n. 26/2013, che prevede, tra l’altro, le seguenti sanzioni.

Il proprietario delle apparecchiature o degli impianti che non si avvale di personale in possesso del pertinente certificato nelle attività di controllo e di riparazione delle perdite di gas fluorurati a effetto serra o di recupero di tali gas dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Simili sanzioni sono applicate anche alle imprese che svolgono le attività relative ai gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato, a seconda dei casi.

Il proprietario che non tiene il Registro dell’apparecchiatura o del sistema, o che lo tiene in modo incompleto/inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro.

11287-Regolamento CE 307_2008.pdfApri

11287-Regolamento CE 306_2008.pdfApri

11287-Regolamento CE 305_2008.pdfApri

11287-Regolamento CE 304_2008.pdfApri

11287-Regolamento CE 303_2008.pdfApri

11287-D Lgs 26_2013.pdfApri

11287-DPR 43_2012.pdfApri

11287-Regolamento CE 842_2006.pdfApri
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