La Corte Costituzionale nella sentenza 29 maggio 2013 n. 102, partendo dalla vicenda del Piano territoriale regionale d’area dell’aeroporto di Montichiari – Brescia, fa il punto della disciplina delle misure di salvaguardia dei piani urbanistici adottati disciplinata dall’art. 12, comma 3 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”.
Si ricorda che l’art. 12 comma 3 del TUE stabilisce che “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”.
La finalità delle misure di salvaguardia quindi è quella di impedire quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi che potrebbero contrastare con le nuove previsioni edificatorie.
Al riguardo la Consulta ha precisato che:
– il Testo Unico Edilizia reca i principi fondamentali e generali in materia di governo del territorio per la parte relativa all’attività edilizia, ai quali il legislatore regionale deve attenersi;
– all’art. 12, comma 3 del TUE deve essere riconosciuto il valore di norma statale di principio;
– l’art. 12, comma 3 del TUE esprime il principio secondo cui le amministrazioni devono definire in tempi congrui il procedimento di adozione degli strumenti urbanistici;
– la durata delle misure di salvaguardia quindi non può essere superiore a quella stabilita dalla legislazione statale e non sono ammesse proroghe;
– le misure di salvaguardia non possono consistere in divieti dell’attività edificatoria ma solo nella sospensione della decisione circa il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
– le misure di salvaguardia devono essere correlate all’adozione di un piano urbanistico e non possono essere stabilite o prorogate con legge.
In allegato la Sentenza 29 maggio 2013, n. 102, Corte Costituzionale