L’art. 146, comma 4 del Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali” vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e cioè successivamente alla realizzazione degli interventi, fatti salvi i casi elencati dall’art. 167, comma 4 dello stesso Dlgs 42/2004:
– lavori realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
– impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
– lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 Dpr 380/2001.
Per queste tipologie di opere “minori” l’art. 167, comma 4, del Codice prevede una sanatoria a regime potendo l’interessato sempre ottenere l’autorizzazione paesaggistica dopo aver eseguito i lavori e dietro pagamento di una sanzione pecuniaria. Al di fuori di questi casi l’assenza o la difformità dall’autorizzazione determina la demolizione delle opere.
L’art. 167 è stato di recente oggetto di approfondimenti da parte del TAR Sicilia, sezione Palermo, che, nell’ambito di un giudizio sull’annullamento di un provvedimento di demolizione, ha sollevato dubbi circa la sua conformità al diritto comunitario e ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia europea (Ordinanza n. 802 del 10/04/2013).
In particolare il TAR Sicilia ritiene che l’art. 167, comma 4 violi l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sul diritto di proprietà e il principio di proporzionalità come principio generale del diritto europeo, poiché esclude la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti gli interventi comportanti incremento di volume o di superfice in via presuntiva, ossia indipendentemente dall’accertamento concreto della compatibilità di tali interventi con i valori di tutela paesaggistica indicati dal vincolo specifico che grava sull’area.
L’impossibilità di ottenere la sanatoria a priori e senza accertamenti di compatibilità paesaggistica per interventi che determinano nuovi volumi o superfici comporta una rilevante lesione del diritto di proprietà in tutti i casi in cui i privati, avendo realizzato abusi meramente formali – ossia opere conformi agli strumenti urbanistici ma prive di titolo abilitativo – possono sanarli sotto il profilo urbanistico-edilizio attraverso l’accertamento di conformità in sanatoria (artt. 36 e 37 del Dpr 380/2001), ma sotto il profilo paesaggistico sono soggetti a demolizione.
La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata ora a risolvere il problema, più volte evidenziato anche dall’Ance.
In allegato l’Ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, 10/04/2013, n. 802