Forniti dal Ministero del lavoro i chiarimenti in ordine agli obblighi formativi in materia di sicurezza dei lavoratori beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro
Si fa seguito alla precedente comunicazione Ance del 27 maggio 2013, per segnalare che il Ministero del lavoro, con la circolare n. 10356/13, di cui si allega copia, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, il dicastero ha chiarito che l’intento dell’interpello n. 16/13, il quale ha confermato che nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, co. 40 della L. n. 92/12 rientrano anche le ipotesi di formazione in materia di salute e sicurezza svolte ai sensi dell’art. 37, co. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n 81/08 e s.m.i., e gli aggiornamenti quinquennali dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, non è stato quello di mettere in discussione la necessaria preesistenza di tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell’attività lavorativa.
Scopo dell’interpello, infatti, è stato esclusivamente quello di eliminare il divieto che impediva di svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle sospensioni dei lavoratori in regime di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
La nota conclude ricordando che l’utilizzo strumentale degli ammortizzatori sociali, al fine di effettuare attività formative obbligatorie, utilizzando risorse pubbliche, sarà monitorato e, nel caso, sanzionato penalmente.
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