Confermato dal Ministero del lavoro l'orientamento che prevede la proroga di 12 mesi della Cigs per cessazione solo se sia stato avviato concretamente il piano di gestione delle eccedenze occupazionali nell'ambito dei primi dodici mesi di trattamento
Con l’allegata circolare n. 20/13, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di crisi aziendale ai sensi dell’ art. 1 del D.L. 249/04, convertito in L. n. 291/04 che, come noto, comporta la cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi ed il relativo trattamento straordinario di integrazione salariale.
In tali casi, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi a patto che nei primi dodici mesi sia stato eseguito il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali, al fine di favorire la ricollocazione, e la formazione per il reinserimento dei lavoratori in esubero.
Per poter usufruire della disposizione normativa in esame, le imprese, in sede di consultazione sindacale, dovranno presentare, eventualmente d’intesa con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento; viceversa, non potranno rientrare in tale disciplina i piani di gestione del personale da attuarsi in un arco temporale di dodici mesi.
Con la nota in oggetto il dicastero ha, inoltre, evidenziato che, nell’ambito di un piano di gestione degli esuberi, articolato su un periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di Cigs per il primo anno non potrà essere autorizzato per l’intero periodo dei 12 mesi nel caso in cui l’azienda richiedente abbia beneficiato di altri periodi di integrazione salariale nel quinquennio, fino al raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi.
Il secondo anno potrà essere autorizzato, nel caso in cui il Ministero del lavoro, per il tramite dei locali organi ispettivi, abbia accertato che, nell’arco del periodo già autorizzato, sia stato dato, dall’impresa, concreto avvio al piano di gestione delle eccedenze occupazionali rimodulato al periodo di integrazione salariale autorizzato.
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