Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’ 8 giugno 2013, l’allegato Decreto 29 marzo 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con il quale, in attuazione con quanto previsto all’art. 2 della L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), sono state definite le modalità di erogazione, in un’unica soluzione, dell’indennità Aspi e mini-Aspi.
In particolare, tenuto conto della possibilità prevista al comma 19 del succitato art. 2, per il quale, “in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità Aspi e mini-Aspi, può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa”, sono stati indicati, con tale apposito decreto, i soggetti beneficiari, la quantificazione della prestazione, nonché le modalità per la trasmissione delle domande.
Nel chiarire che sono beneficiari della prestazione di cui sopra i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto impresa o micro impresa o associarsi in cooperativa, è stato precisato che la liquidazione, in un’unica soluzione, dell’indennità di Aspi e mini Aspi, per la quota spettante e non ancora percepita, verrà effettuata nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Con riferimento alle modalità di invio dell’istanza, la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l’avvio di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività e inoltrata telematicamente all’INPS, specificando l’attività che si intenderà intraprendere o sviluppare.
La domanda dovrà essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Per quanto non espressamente riportato nella presente, si rinvia alla nota in oggetto.
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